Il Ministero del Lavoro ha dettato le modalità per assumere o gestire infortuni durante il periodo di chiusura degli studi di consulenza del lavoro e le riportiamo dettagliatamente nell’allegato
Credito d’imposta sulle sponsorizzazioni sportive | info n. 38/2021
Oltre al credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari su giornali quotidiani, periodici, ed emittenti televisive e radiofoniche di cui abbiamo parlato nell’info 27 del 24 marzo scorso, il decreto “Sostegni bis” recentemente pubblicato in Gazzetta, ha esteso il credito d’imposta anche agli investimenti pubblicitari effettuati entro il 31 dicembre 2021 da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali a favore di leghe, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.
L’agevolazione prevede il riconoscimento del contributo sotto forma di credito d’imposta pari al 50 per cento degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paraolimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI, che svolgono discipline ammesse ai giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.
Ecco i dettagli:
- l’investimento in campagne pubblicitarie oggetto del credito d’imposta dev’essere di importo non inferiore a 10mila euro e rivolto a leghe, società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi (relativi al periodo d’imposta 2019), comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150mila euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro;
- le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile;
- sono esclusi dal beneficio gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla Legge 398.