Minimale, massimale e aliquote 2024 per i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS
Vai alla newsProroga blocco dei licenziamenti | info n. 35/2021
Il decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021) recante misure urgenti per il sostegno alle imprese, al lavoro e alle professioni, per la liquidità, la salute e i servizi territoriali, connesse all’emergenza Covid-19, rinnova e proroga il blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e di licenziamento collettivo dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 per i datori di lavoro che utilizzeranno la cassa integrazione per Covid.
Pertanto, i datori di lavoro che dal 1° luglio non avranno più necessità di ricorrere alla CIG per Covid potranno attuare, dalla stessa data, licenziamenti per GMO o collettivi.
Fattispecie di licenziamento sempre consentite
Dalle norme emergenziali che si sono fin qui susseguite, restano comunque escluse le seguenti fattispecie di recesso unilaterale dal rapporto di lavoro che sono quindi sempre attuabili:
- licenziamenti pergiusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- licenziamenti per superamento del periodo di comporto;
- licenziamento entro il termine del periodo di prova;
- licenziamento ad nutum del dirigente;
- licenziamento dei lavoratori domestici;
- interruzione dell’apprendistato al termine del periodo formativo.
Inoltre, il divieto non si applica in una delle seguenti fattispecie:
- cessazione definitiva dell’attività dell’impresa,
- cessazione conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa,
- stipula di un accordo collettivo aziendale, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che prevede l’incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro,
- fallimento.