L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha dichiarato l’illegittimità del pagamento mensile del Trattamento di Fine Rapporto e ribadito il divieto di erogazione mensile del rateo
Vai alla newsAnticipazione indebita del TFR | info n. 18/2025
Con la nota n. 616 del 3 aprile 2025 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha ribadito quanto più volte affermato dalla giurisprudenza dichiarando l’illegittimità del pagamento mensile del Trattamento di Fine Rapporto.
L’art 2120 c.c. disciplina l’istituto del trattamento di fine rapporto stabilendo i criteri di calcolo e le casistiche nelle quali è ammessa l’anticipazione. Casistiche poi ampliate da interventi normativi più recenti. Il TFR può quindi essere anticipato solo per:
- acquisto o ristrutturazione della prima casa,
- spese sanitarie per terapie o interventi straordinari,
- spese durante i congedi parentali,
- spese durante i congedi per la formazione.
La norma di legge qualifica il trattamento di fine rapporto come un elemento retributivo differito, costituito dagli accantonamenti effettuati annualmente e dalla rivalutazione periodica calcolata sul TFR già accantonato. Proprio per questo motivo, al momento della sua erogazione, non è soggetto a contribuzione previdenziale e tassazione ordinaria, ma solamente a tassazione separata.
Nel pieno rispetto normativo quindi, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha ribadito il divieto dell’erogazione mensile del rateo di TFR.
Anzi, proprio perché lesivo del disposto normativo l’INL evidenzia che le somme erogate a titolo di liquidazione mensile del TFR sono considerate una mera integrazione retributiva. Ciò significa che tale somma non può beneficiare del trattamento riservato al TFR; conseguentemente è:
- soggetta a contribuzione,
- soggetta a regolazione fiscale rispetto a quanto già versato in tassazione separata,
- comporta la ricostruzione integrale del TFR.
A tutto ciò si aggiunge la sanzione per il comportamento illegittimo pari ad un minimo di 1.000 euro.