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Rottamazione cartelle esattoriali | info n. 2/2017

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Con la conversione in legge del decreto collegato alla Legge di bilancio, la rottamazione delle cartelle è diventata possibile, con sconti e abbattimento totale di sanzioni e interessi di mora.

Soggetti beneficiari della rottamazione delle cartelle Equitalia sono:

  • debitori i cui ruoli sono stati iscritti nel periodo compreso tra il 3 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2016;
  • debitori che abbiano chiesto una dilazione di pagamento a condizione che abbiano versato le rate dovute dal 1 ottobre 2016 al 31 dicembre 2016;
  • debitori decaduti dalla rateazione prima del 1 ottobre 2016.

 Scadenza e termini previsti dal Decreto Legge 193/2016:

  • entro il 28 febbraio 2017 Equitalia dovrà inviare ai contribuenti una informativa per comunicare eventuali carichi affidati all’ente di riscossione entro il 31 dicembre 2016 ma non ancora notificati al contribuente medesimo;
  • entro il 31 marzo 2017 il contribuente potrà presentare la domanda di adesione.
  • entro il 31 maggio 2017 il contribuente che aderisce riceverà da parte di Equitalia conferma dell’avvenuta accettazione dell’istanza con i relativi importi e le relative scadenze.
  • entro il 15 dicembre 2017 dovrà essere versato almeno il 70% del debito e pagata la terza rata;
  • entro settembre 2018 dovrà essere concluso il pagamento rateale.

Il pagamento dovrà avvenire in unica soluzione o in un massimo di 5 rate con scadenza luglio, settembre, novembre 2017, aprile e settembre 2018.

Il ritardo nella presentazione della domanda di adesione o del pagamento di una rate comporta l’automatica uscita dalla procedura agevolata (senza possibilità di ravvedimento).

La presentazione della domanda di adesione bloccherà ogni eventuale azione cautelare ed esecutiva, anche se già avviata.

Beneficio effettivo: cosa prevede la definizione:

la definizione prevede il pagamento integrale delle somme a titolo di capitale ed interessi e degli aggi maturati a favore dell’agente della riscossione, permettendo perciò il beneficio di quello che è un vero e proprio condono relativamente agli importi relativi a sanzioni, interessi di mora e interessi di dilazione pagamenti futuri nel caso di rateazioni.

Saranno quindi dovuti i tributi evasi e gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, escludendo gli interessi di mora e le sanzioni.

Le somme già corrisposte prima della rottamazione restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili, incluse tutte le somme aggiuntive per le quali si richiede la rottamazione della cartella. Quindi l’importo “rottamato” sarà pari al residuo degli interessi di mora, di dilazione e delle sanzioni e somme aggiuntive non ancora pagate.

Oltre le cartelle esattoriali possono essere sanate anche le multe derivanti da violazioni del Codice della Strada ma in questo caso la sanatoria comporta solo l’abbattimento degli interessi di mora e non delle sanzioni.

Sono escluse dalla rottamazione le risorse comunitarie come dazi e accise, l’iva all’importazione, le somme percepite per aiuti di Stato, i crediti da condanna della Corte dei Conti, le sanzioni pecuniarie di natura penale.

Qualora sia di suo interesse approfondire l’argomento la invitiamo a contattarci. Potremo assisterla nella verifica delle sue posizioni e valutare la convenienza sia in termini di effettivo risparmio che in merito all’impatto finanziario che la scelta di regolarizzazione comporta.

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