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Riduzione del cuneo fiscale | info n. 16/2020

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NOVITÀ BONUS RENZI DA LUGLIO 2020
Decreto Legge n. 3 del 5/02/2020 su GU n. 29 del 5/02/2020

Con il Decreto Legge n. 3 del 5 febbraio 2020 il Governo ha rivisto il ben noto “Bonus Renzi” aumentando sia l’ammontare mensile del bonus che il limite reddituale che ammette al beneficio procedendo anche alla sua ridenominazione in “Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati”.
Se il decreto sarà convertito in legge entro il 3 aprile 2020, da luglio a dicembre 2020, gli aventi diritto potranno beneficiare di questa misura fiscale che, di fatto, porta ad una riduzione del cuneo fiscale.
Gli attuali 80 euro al mese, quale misura massima, viene ulteriormente elevata a 100 euro al mese. Sono incrementati anche i limiti reddituali per accedere al beneficio in misura piena: si passa dal limite di 24.600 € a 28.000 €.
Il trattamento integrativo in esame è rapportato al periodo di lavoro nell’anno (quindi al solo semestre per il 2020) ed è riconosciuto dal sostituito d’imposta che provvederà al recupero in sede di Modello F24. Pertanto, sussistendo le condizioni per il riconoscimento della misura piena del trattamento integrativo, al lavoratore spetterà un bonus:
– pari a euro 600 per l’anno 2020 (mesi da luglio a dicembre),
– pari a euro 1.200 a decorrere dall’anno 2021.
Viene inoltre introdotta un’ulteriore misura protesa alla riduzione del cuneo fiscale. Si tratta si una detrazione d’imposta lorda spettante per le prestazioni rese dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.
Ai percettori di reddito da lavoro dipendente o assimilato compreso tra 28.000 e 40.000 euro sarà riconosciuta una detrazione d’imposta lorda a riduzione dell’imposta lorda.
Analogamente a quanto previsto per il trattamento integrativo (ex Bonus Renzi), anche l’ulteriore detrazione fiscale viene riconosciuta dal sostituto d’imposta ripartendola fra le retribuzioni erogate da luglio a dicembre 2020.
Nell’ipotesi in cui, in sede di conguaglio, venga rilevata la non spettanza della detrazione, il sostituto provvede al recupero del relativo importo. Se quest’ultimo dovesse essere superiore a 60 euro, il recupero sarà effettuato in quattro rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

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