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Gestione separata inps | info n. 17/2020

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Circolare INPS n. 12 del 3/02/2020

Queste le aliquote contributive per i versamenti alla Gestione Separata INPS nell’anno 2020.

Collaboratori coordinati e continuativi

Ai fini della corretta applicazione dell’aliquota contributiva alla Gestione Separata, per questa tipologia di lavoratori, ha rilevanza la distinzione tra:

A – Soggetti non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria

L’indennità DIS-COLL spetta ai collaboratori coordinati e continuativi, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno perso involontariamente l’occupazione e che sono iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata presso l’INPS.

L’indennità non spetta, invece, a: collaboratori titolari di pensione, titolari di partita IVA, amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.

B – Soggetti non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria senza dis-coll

C – Soggetti iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria

In tutti i casi sopra esposti la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura, rispettivamente, di un terzo e di due terzi.

Professionisti titolari di partita IVA

Rientrano in tale categoria i lavoratori autonomi che esercitano un’attività professionale, ossia quei contribuenti che, in linea generale, addebitano in fattura al proprio committente il 4% a titolo di rivalsa.

Aliquote di computo

Per l’anno 2020, le aliquote di computo, cioè quelle utilizzate per determinare la quota contributiva utile ai fini pensionistici, sono le seguenti:

Compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2020

Per completezza di esposizione rammentiamo che trova tuttora applicazione il disposto del primo comma dell’articolo 51 del T.U.I.R. anche nei confronti dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente (c. d. principio di cassa allargato). Da ciò consegue che i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2020 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2019 sono da assoggettare alle aliquote contributive in vigore nel 2019.

Minimale per l’accredito contributivo

L’accredito dei contributi mensili si basa sul minimale di reddito (ex art. 1, comma 3, della Legge n. 233/1990) pari, per il 2020, ad euro 15.953,00 annui.

Pertanto, gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del:

  • 24,00% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 3.828,72
  • 25,72% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari ad euro 4.103,11 (di cui euro 3.988,25 ai fini pensionistici);
  • 33,72 % avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari ad euro 5.379,35 (di cui 5.264,52 ai fini pensionistici);
  • 34,23% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari ad euro 5.460,71 (di cui 5.264,52 ai fini pensionistici);

In caso di versamenti di importi inferiori, il lavoratore non avrà la copertura pensionistica integrale dell’anno. L’INPS infatti provvederà a ridurre i mesi accreditati in proporzione alla contribuzione versata.

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