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Vai alla newsLavoro accessorio, chiarimenti dell’INL | n.28/2016
L’Ispettorato nazionale del lavoro fornisce opportuni chiarimenti.
Circolare n.1 del 17/10/2016 – D. Lgs n. 185 del 24/09/2016, art. 1, c. 1, lettera b) su GU n. 235 del 7/10/2016
I Datori di Lavoro che utilizzano i voucher, dal 17 ottobre u.s., devono provvedere:
- all’inoltro all’INPS della dichiarazione di inizio attività (adempimento già esistente),
- all’inoltro dell’e-mail alla competente Direzione del lavoro (nuovo adempimento).
Quest’ultima comunicazione deve essere inoltrata almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione.
L’e-mail dovrà essere priva di allegati e dovrà riportare:
- i dati del committente: ragione sociale e codice fiscale. Entrambi i dati dovranno essere indicati anche nell’oggetto dalla e-mail,
- i dati della prestazione di lavoro accessorio: dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.
A comprova dell’adempimento, è opportuno conservare copia cartacea della e.mail inoltrata.
E’ precisato che attualmente non può essere utilizzato l’ sms la cui funzionalità è rinviata alla definizione dell’infrastruttura tecnologica di supporto.
In calce alla Circolare in esame, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro indica gli indirizzi di posta elettronica a cui inviare le comunicazioni. Per l’area milanese, l’indirizzo da utilizzare è:
La stessa Circolare precisa che il personale ispettivo terrà in debito conto l’assenza di indicazioni operative nel periodo intercorso tra l’entrata in vigore del D. Lgs. 185/2016 (8 ottobre 2016) e la circolare in oggetto.