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Vai alla newsNuove modalità di comunicazione per i voucher | info 27/2016
…in attesa di istruzioni operative
D. Lgs n. 185 del 24/09/2016, art. 1, c. 1, lettera b) su GU n. 235 del 7/10/2016
Dal 8 ottobre 2016, a seguito dell’entrata in vigore del decreto correttivo del Jobs Act in tema di lavoro accessorio (voucher), è entrato in vigore un nuovo adempimento gestionale. Oltre a tutta l’attività da effettuarsi sul portale dell’INPS (registrazione, acquisto voucher, comunicazione preventiva di utilizzo, eccetera), è dovuta una comunicazione preventiva all’IPL (Ispettorato Nazionale del Lavoro).
I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti a comunicare:
A CHI: all’Ispettorato nazionale del lavoro
QUANDO: con un preavviso non inferiore a 60 minuti dall’inizio della prestazione,
COME: mediante sms o posta elettronica,
COSA: i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita) o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione
La violazione della nuova disposizione è punita con la sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
Da rilevare che l’introduzione di un preavviso minimo (non oltre 60 minuti prima dell’inizio della prestazione lavorativa) consente l’inoltro della nuova comunicazione anche con largo anticipo consentendo così una gestione più organizzata. Inoltre non è previsto un limite temporale massimo per la comunicazione anticipata: quindi nulla vieta, conoscendo esattamente i tempi e i luoghi di effettuazione della prestazione lavorativa, di effettuare la comunicazione anche per periodi lunghi. Posso quindi comunicare oggi che il prestatore di lavoro accessorio lavorerà tutti i lunedì da novembre 2016 a aprile 2017.
Detto tutto questo, va rilevato che mancano le istruzioni operative. Il decreto richiamato non menziona infatti ne il numero a cui inviare l’ sms ne la casella di posta elettronica da utilizzare per adempiere al nuovo obbligo di comunicazione.
In attesa di un chiarimento da parte del Ministero, si ritiene che continui a trovare applicazione l’attuale comunicazione di inizio prestazione da inviare all’INPS a cui, prudenzialmente, consigliamo di associare la comunicazione preventiva di avvio mediante pec da indirizzare alla Direzione Territoriale del Lavoro competente.