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Vai alla newsFondo di integrazione salariale | n.29/2016
D. Lgs n. 148 del 19/09/2015 – Circolare INPS n. 176 del 9/09/2016
Facendo seguito alla nostra circolare 41/2015, rammentiamo che dal 1° gennaio 2016 è in vigore il Fondo di integrazione salariale (F.I.S.).
Esso raccoglie i fondi per garantire trattamenti di ammortizzazione sociale per i dipendenti da aziende escluse dal campo di applicazione della cassa integrazione aventi da 6 a 15 dipendenti.
Con la circolare 176/2016 l’INPS ha fornito le istruzioni operative. Il primo versamento dei contributi al Fondo deve essere effettuato entro il prossimo 16 novembre; esso riguarda il periodo gennaio – ottobre 2016.
La contribuzione dovuta ammonta a:
- 0,30% a carico del datore di lavoro,
- 0,15% a carico dei lavoratori,
e riguarda tutti i dipendenti occupati nel periodo gennaio – ottobre 2016 compresi quindi anche i lavoratori il cui rapporto è cessato nello stesso periodo.
Ne consegue che, con i cedolini paga relativi al mese di ottobre 2016, sarà operata la trattenuta, in unica soluzione, del contributo a carico dipendente per l’intero periodo.
Per i dipendenti cessati prima del mese di ottobre 2016, per regolarizzare la posizione contributiva, verranno redatti i listini con la trattenuta del contributo dovuto a carico dei dipendenti stessi; conseguentemente sarà anche ricalcolato il conguaglio fiscale di fine rapporto. Questi listini riporteranno un netto a pagare negativo. Questa situazione evidenzia il debito che l’ex dipendente ha nei confronti del datore di lavoro e che è tenuto a rifondere.
Al verificarsi di questa situazione, sarà necessario inoltrare al dipendente cessato il nuovo listino.
Contestualmente sarà possibile chiedergli anche la restituzione del netto negativo presente in busta paga. Nell’ipotesi in cui, invece, si preferisca non chiedere il rimborso, l’azienda dovrà gestire l’importo come sopravvenienza passiva.