Informative

Concordato Preventivo Biennale | info n. 19/2024

Il preventivo biennale (CPB) è un procedimento accertativo fondato su un patto tra Professionisti/Imprese e Fisco per concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netta da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale.

Il contribuente può chiedere dell’Agenzia delle Entrate di formulargli la proposta e, ricevuta la proposta e fatte le opportune considerazioni, potrà decidere liberamente se accettarla oppure no.

I vantaggi dell’adesione sono diversi, in particolare per chi già prevede un incremento del reddito rispetto al 2023. Infatti, le imposte dovranno essere assolte solo sul reddito concordato e non su quello effettivo, con una serie di vantaggi tra cui l’adesione alla sanatoria per gli anni 2018-2022. Vediamoli nel dettaglio.

La metodologia che l’Agenzia delle Entrate utilizza per formulare le proposte ai contribuenti è stata sviluppata con riferimento alle specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, della redditività individuale e settoriale come desumibili dagli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), nonché degli ulteriori dati nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria.

Sotto il profilo soggettivo, possono accedere al concordato preventivo biennale i soggetti che applicano gli ISA e i contribuenti in regime forfetario (questi ultimi vedranno però il concordato preventivo limitato alla sola annualità 2024).

Sono espressamente esclusi i contribuenti che:

  • hanno iniziato l’attività nel 2023
  • pur essendone obbligati, non hanno presentato le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;
  • sono stati condannati per reati tributari commessi nei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;
  • alla data del 31/12/2023 avevano debiti tributari definitivi di importo pari o superiore a 5.000 euro per i quali non fosse già avviata una rateazione.

Il primo anno di applicazione del concordato sarà il 2024 e il termine per l’adesione al concordato al momento è fissato al 31 ottobre 2024.

L’accettazione della proposta comporterà per il contribuente il fatto di dover versare le imposte calcolate sui redditi concordati con il fisco, che, per rendere più conveniente il CPB, ha introdotto un regime opzionale tramite cui è possibile assoggettare il maggior reddito concordato ad un’imposta sostitutiva con aliquota variabile dal 10 al 15% in base al punteggio ISA per il 2023.

Per i contribuenti in regime forfetario, l’aliquota applicabile al maggior reddito concordato è pari al 10%, ridotta al 3% in caso di start-up con imposta sostitutiva del 5%.

L’IVA è espressamente esclusa dal concordato preventivo e dovrà quindi essere gestita e versata secondo le consuete modalità.

Il concordato preventivo produce effetti anche nella sfera previdenziale INPS, quindi per la contribuzione dovuta da artigiani e commercianti o per gli iscritti alla gestione separata, che potranno scegliere se versare i contributi previdenziali sul reddito effettivo, se superiore a quello concordato.

Rispetto ai professionisti con cassa privata (commercialisti, avvocati, geometri, ingegneri, architetti, medici e altre casse), l’orientamento prevalente ritiene non applicabile ai contributi dovuti alle Casse professionali la disciplina del nuovo concordato preventivo biennale, fatta salva la possibilità in capo a ogni ente di assumere una propria e autonoma decisione al riguardo.

Il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo d’imposta quando si verificano determinati eventi; in particolare in caso di modifica dell’attività esercitata, in caso di cessazione dell’attività, in presenza di circostanze eccezionali quali eventi calamitosi o straordinari.

Non costituiscono invece circostanze eccezionali che possono far decadere il concordato nel corso del biennio una grave malattia o un infortunio che potrebbe colpire il titolare dell’impresa o il libero professionista.

Sono altresì previste cause di decadenza, che riguardano entrambi i periodi d’imposta oggetto di concordato, a prescindere da quando è avvenuta la violazione quali:

  • omesso versamento delle imposte concordate;
  • accertamento di attività non dichiarate o inesistenza/indeducibilità di passività dichiarate superiori al 30% del dichiarato, relativamente ai periodi d’imposta 2023-2025;
  • falsità dei contenuti degli ISA per un importo superiore al 30%,
  • violazioni relative all’invio dei corrispettivi telematici o all’emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali e documenti di trasporto, contestate in numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi nei periodi d’imposta oggetto del concordato;

Per i periodi d’imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta dell’Agenzia delle Entrate, a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale ottenuto, sono riconosciuti i benefici fiscali previsti per i soggetti ISA che ottengono un voto pari a 10 e quindi:

  1. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;
  2. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
  3. l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
  4. l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’art. 39, primo comma, lett. d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’art. 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
  5. l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità̀, dei termini di decadenza per l’attività̀ di accertamento previsti dall’art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’art. 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
  6. l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

I contribuenti che decidono di aderire alla proposta di concordato dovranno inoltre sempre e comunque adempiere agli obblighi previsti dalle normative, tra cui conservazione delle fatture, predisposizione delle dichiarazioni dei redditi, adempimento degli obblighi in qualità di sostituto d’imposta, ecc.

Tuttavia, nei periodi d’imposta oggetto di concordato i contribuenti aderenti non potranno essere sottoposti agli accertamenti, di cui all’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 (accertamento induttivo), pur permanendo la possibilità che i medesimi soggetti siano oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame.

Solo chi aderirà al concordato potrà accedere alla sanatoria, che permette di sanare le annualità dal 2018 al 2022 e potrà essere perfezionata entro il 31/3/2025,

Lo studio procederà alla compilazione del Modello CPB 24/25 congiuntamente al modello ISA riferito al periodo d’imposta 2023 per calcolare la proposta di reddito dell’Agenzia delle Entrate; ottenuto il risultato ne valuteremo insieme la convenienza in base ai diversi scenari e alle vostre previsioni.

Qualora per qualche ragione, seppur in assenza di cause di esclusione non fosse interessato a valutare la proposta di concordato la invitiamo a segnalarcelo via mail entro il 17 ottobre 2024.

Diversamente la contatteremo per fissare l’incontro in cui valuteremo insieme la proposta.

 

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