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Bonus Natale | info 20/2024

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In data 8 ottobre 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del “Decreto Omnibus” (Legge n. 143/2024) contenente “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico”.

Tra le misure introdotte troviamo il cosiddetto <<Bonus Natale>>.

DI COSA SI TRATTA?

È un bonus “una tantum” pari a 100 euro che non concorre alla formazione del reddito complessivo del dipendente. Cioè è esente da ogni imposizione fiscale e contributiva.

L’importo del bonus è erogato dal datore di lavoro che recupererà quanto anticipato mediante compensazione nel modello F24.

Spetta nella misura intera solo per rapporti di lavoro che perdurano per tutto il 2024. In caso di rapporti di durata inferiore, il bonus va riproporzionato.

A CHI SPETTA?

Spetta solo ai lavoratori dipendenti che rispettino contemporaneamente i seguenti requisiti:

  • Reddito complessivo non superiore a 28.000 euro nel 2024;
  • Capienza fiscale (IRPEF lorda superiore all’importo delle detrazioni spettanti);
  • Presenza di un coniuge (o parte di unione civile), non legalmente ed effettivamente separato, e di almeno un figlio (anche nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, affidato o adottivo) entrambi a carico. In alternativa, in presenza di un nucleo familiare monogenitoriale.

La Circolare dell’Agenzia Entrate n. 19/E del 10 ottobre 2024 specifica che tale bonus non spetta ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. amministratori con compenso, co.co.co. e tirocinanti).

COME PROCEDERE PER RICEVERE IL BONUS?

Il dipendente deve presentare apposita dichiarazione sostitutiva al datore di lavoro nel quale certifica la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari, indicando, inoltre, il codice fiscale del coniuge e dei figli a carico o dei soli figli in caso di nucleo monogenitoriale.

Per la compilazione/redazione della dichiarazione sostitutiva, vista la complessità della norma, si consiglia di indirizzare gli aventi diritto ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF).

 QUANDO SPETTA?

Spetta con il cedolino relativo alla tredicesima mensilità a condizione di ricevere la dichiarazione oppure in fase di presentazione della dichiarazione dei redditi 2025.

Quest’ultima modalità si applica:

  • Ai lavoratori dipendenti che non abbiano presentato relativa richiesta al proprio datore di lavoro;
  • Ai lavoratori domestici;
  • Ai lavoratori che abbiano cessato il rapporto di lavoro dipendente nel corso dell’anno 2024.

 N.B. Per i lavoratori che percepiranno il <<Bonus Natale>> nel cedolino paga di 13ma 2024

Si ricorda che, in sede di conguaglio di fine anno, il datore di lavoro provvederà a verificare la spettanza del bonus erogato in 13ma 2024 e, qualora risulti non spettante, procederà al recupero del relativo importo con il cedolino paga di dicembre 2024.

Successivamente, l’importo riconosciuto nel cedolino paga verrà rideterminato in sede di dichiarazioni dei redditi presentata dal contribuente: qualora il bonus erogato dal datore di lavoro risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo verrà trattenuto in sede di dichiarazione dei redditi.

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