Il Ministero del Lavoro ha dettato le modalità per assumere o gestire infortuni durante il periodo di chiusura degli studi di consulenza del lavoro e le riportiamo dettagliatamente nell’allegato
Assicurazione obbligatoria INAIL per le casalinghe
Scade il 31 gennaio 2017 il termine per il versamento del premio assicurativo contro gli infortuni domestici previsto dalla Legge 493/1999.
L’assicurazione ha lo scopo di tutelare le persone che svolgono lavori domestici non retribuiti all’interno della famiglia ed è obbligatoria per entrambi i sessi che rientrano in un’età compresa tra i 18 e i 65 anni.
Se dall’infortunio domestico deriva un’invalidità permanente al lavoro pari o superiore al 27% per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007, viene corrisposta all’assicurato una rendita vitalizia che oscilla da un minimo di 186,17 euro, per inabilità del 27%, ad un massimo di 1.292,90 euro, per inabilità del 100%.
Il premio annuo è di 12,91 euro e il pagamento può essere fatto telematicamente utilizzando i servizi online Inail previa registrazione, tramite carta di credito, tramite il c/c home banking, oppure, per mezzo di bonifico bancario, Iban IT90D0760103200000030625008, indicando come causale di versamento nome, cognome e codice fiscale della casalinga.
E’ esonerato dal pagamento del premio assicurativo colui o colei che ha un reddito personale complessivo annuo lordo non superiore a 4.648 euro e fa parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera annualmente i 9.296 euro.
Sono previste sanzioni per chi omette iscrizione e versamento, stabilite in proporzione al numero di anni non assicurati.