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INPS Gestione Separata aliquote 2017 | info n. 11/2017

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L’INPS, con la circolare n. 21/2017, ha comunicato le aliquote contributive per i versamenti alla Gestione Separata, quelle di computo, il massimale annuo di reddito ed il minimale per l’accredito contributivo per l’anno 2017. Di seguito riepiloghiamo le aliquote applicabili alle diverse tipologie di rapporti:

  1. collaboratori coordinati e continuativi

Ai fini della corretta applicazione dell’aliquota contributiva alla Gestione Separata, per questa tipologia di lavoratori, ha rilevanza la distinzione tra:

  1. Soggetti non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria
Massimale annuo Aliquota previdenziale Aliquotamalattia/maternità

Totale

€ 100.324,00 32,00 0,72 32,72 %

Soggetti iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria

Massimale annuo Aliquota previdenziale Aliquotamalattia/maternità

Totale

€ 100.324,00 24,00 0 24,00 %

Sia nel primo che nel secondo caso permane immutata la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente stabilita nella misura, rispettivamente, di un terzo e di due terzi.

  1. lavoratori autonomi occasionali

I lavoratori autonomi occasionali e gli incaricati alle vendite a domicilio il cui reddito, derivante da dette attività, a fronte di un unico o di una pluralità di rapporti, supera, nell’arco temporale 1° gennaio – 31 dicembre, l’importo di 5.000,00 euro devono:

  • essere iscritti alla Gestione separata;
  • procedere al versamento della contribuzione con le medesime regole ed aliquote previste per i collaboratori coordinati e continuativi.

Queste le aliquote applicabili:

  Aliquota 2017
Soggetti non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria 32,72%
Soggetti iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria 24,00 %

La suddivisione del carico previdenziale tra committente e collaboratore è la seguente:

  • 1/3 a carico del collaboratore,
  • 2/3 a carico del committente.
  1. lavoratori autonomi con partita iva

L’aliquota contributiva dovuta, per il 2017, alla Gestione separata INPS da parte dei lavoratori  autonomi, titolari di partita IVA, privi di altra Cassa previdenziale o non pensionati è confermata nella misura complessiva del 25,72% (nel 2016 era pari al 27,72%).

Rientrano in tale categoria i lavoratori autonomi che esercitano un’attività professionale, ossia quei contribuenti che, in linea generale, addebitano in fattura al proprio committente il 4% a titolo di rivalsa contributiva e che, in dichiarazione dei redditi, compilano e determinano il contributo dovuto nel quadro RR, sezione II.

Per i soggetti già pensionati o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, l’aliquota per il 2017 è stabilita al 24%.

  1. aliquote di computo

Per l’anno 2017, le aliquote di computo, cioè quelle utilizzate per determinare la quota contributiva utile ai fini pensionistici, sono le seguenti:

  Aliquota 2017
Soggetti non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria 32 %
Soggetti che esercitano un’attività professionale autonoma 25 %
Soggetti iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria 24 %
  1. compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2017

Per completezza di esposizione rammentiamo che trova tuttora applicazione il disposto del primo comma dell’articolo 51 del T.U.I.R. anche nei confronti dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente (c. d. principio di cassa allargato). Da ciò consegue che i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2017 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2016 sono da assoggettare alle aliquote contributive in vigore nel 2016.

  1. minimale per l’accredito contributivo

L’accredito dei contributi mensili si basa sul minimale di reddito (ex art. 1, comma 3, della Legge n. 233/1990) pari, per il 2017, ad euro 15.548,00 annui.

Pertanto, gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del:

  • 24,00% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 3.731,52,
  • 25,72% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari ad euro 3.998,95 (di cui euro 3.887,00 ai fini pensionistici);
  • 32,72 % avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari ad euro 5.087,31 (di cui 4.975,36 ai fini pensionistici).

In caso di versamenti su importi inferiori, il lavoratore non avrà la copertura pensionistica integrale dell’anno. L’INPS infatti provvederà a ridurre i mesi accreditati in proporzione della contribuzione versata.

Restiamo a Vs. completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo distinti saluti.

Legge 247/2007 art. 1 comma 79 – Legge 232/2016 art. 1, comma 165 – Circolare INPS n. 21 del 31 gennaio 2017

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