Il Ministero del Lavoro ha dettato le modalità per assumere o gestire infortuni durante il periodo di chiusura degli studi di consulenza del lavoro e le riportiamo dettagliatamente nell’allegato
Misure di sostegno finanziario per le PMI | info n. 34/2020
Il Decreto ha previsto la sospensione di mutui, leasing e altri finanziamenti a favore di micro imprese, PMI, e lavoratori autonomi titolari di partita IVA tra cui professionisti e ditte individuali.
Non riguarda invece il credito al consumo concesso ai privati.
In pratica vengono “bloccate” fino al 30 settembre 2020 le linee di credito in conto corrente, i finanziamenti per anticipi su titoli di credito, le scadenze di prestiti a breve e le rate di prestiti, mutui e canoni di locazione.
Moratoria per le PMI
Il Decreto ha previsto che per le aperture di credito a revoca e per gli anticipi, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, che gli importi accordati non siano revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020.
E’ anche possibile sospendere il pagamento delle rate di mutui e leasing fino alla rata in scadenza il 30 settembre 2020 compresa. È facoltà dell’impresa chiedere la sospensione dell’intera rata o dell’intero canone o solo della quota capitale senza nuovi o maggiori oneri.
Tutte le banche, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia non hanno la facoltà di rifiutare ma devono accettare le richieste di moratoria salvo il caso in cui l’impresa non sia “in bonis”.
Per beneficiare della sospensione infatti l’impresa non deve avere posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate o in sofferenza, né inadempienze probabili come esposizioni scadute e/o sconfinanti o rate scadute e non pagate o pagate solo parzialmente da più di 90 giorni.
Per usufruire della sospensione fino al 30 settembre 2020 occorre presentare richiesta anche via PEC, ovvero attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa, dichiarando :
- il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
- di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID- 19;
- di soddisfare i requisiti per la qualifica di PMI;
Secondo la definizione della Commissione europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro
- di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.
L’autocertificazione deve essere timbrata, firmata e occorre allegare la Carta d’Identità del richiedente.
È opportuno che l’impresa contatti la propria banca o l’intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che nel decreto legge sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l’intervento del Fondo di garanzia PMI o quelle previste dall’accordo tra l’ABI e le rappresentanze di impresa.
Sospesi i pagamenti relativi alla riscossione delle cartelle
Il decreto n. 18/2020 (“Cura Italia”) ha prorogato al 30 giugno 2020 tutte le scadenze comprese tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.
La proroga si applica alle cartelle in scadenza e al pagamento delle rate dei piani di dilazione in corso con scadenza compresa tra l’8 marzo al 31 maggio 2020.
L’Agenzia delle entrate ha precisato che durante il periodo di sospensione prenderà in esame e invierà riscontro alle istanze di rateizzazione presentate prima dell’inizio del periodo di sospensione.
Ricordiamo che è differito al 31 maggio 2020 anche il termine per il pagamento della rata della “Rottamazione ter “, scaduta il 28 febbraio 2020 e quella del “Saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo 2020.