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Bonus 600 euro | info n. 35/2020

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Riassumiamo le condizioni per usufruire del bonus, alla luce degli ultimi chiarimenti forniti dal MEF e dall’INPS con la circolare n. 49 del 30 marzo 2020.

L’indennità è pari a 600 euro una tantum per il mese di marzo ma il governo ha fatto sapere che con il prossimo decreto legge, previsto prima di Pasqua, il bonus verrà prorogato e aumentato probabilmente a 800 euro, anche se introducendo qualche restrizione per farne beneficiare solo da chi ne ha effettivamente bisogno.

Le domande possono essere presentate tra l’1 e il 30 aprile 2020 solo dagli iscritti alle gestioni previdenziali che risultano in regola con gli obblighi contributivi 2019. La precisazione fa presumere che eventuali inadempienze relative ad annualità precedenti potrebbero essere tollerate.

L’indennità non spetta ai titolari di reddito di pensione, né a quelli titolari di reddito di cittadinanza e non concorre alla formazione del reddito complessivo.

Lavoratori autonomi iscritti alla Gestione INPS Artigiani e Commercianti

Hanno diritto all’indennità indipendentemente dal reddito dichiarato negli anni precedenti.

Il diritto spetta agli imprenditori individuali, ai soci di società di persone o di capitali che per obbligo di legge devono iscriversi alle gestioni INPS, agli agenti di commercio iscritti alla gestione Enasarco, ai coadiuvanti e ai collaboratori delle imprese familiari.

L’INPS precisa che per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha previsto una indennità a favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA attivi alla data del 23 febbraio 2020.

L’INPS ha chiarito che sono inclusi i partecipanti agli studi associati iscritti alla Gestione separata INPS.

L’indennità gli spetta purchè non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che alla data di presentazione della domanda, non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Non è previsto un limite di reddito conseguito negli anni precedenti.

Professionisti iscritti alle Casse di previdenza private

Coloro che sono iscritti a Casse diverse dalla Gestione Separata INPS potranno chiedere l’indennità alla propria Cassa a condizione che l’attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza sanitaria e che abbiano conseguito nel 2018

  • un reddito complessivo non superiore a 35mila euro, senza dover dimostrare la riduzione del reddito attuale;
  • un reddito complessivo compreso tra 35mila e 50mila euro e che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% degli incassi nel primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019.

oppure per cessazione dell’attività con chiusura della partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.

Le domande saranno considerate in base all’ordine cronologico e l’ente di previdenza, prima dell’erogazione dell’indennità, dovrà effettuare una verifica dei requisiti dei singoli richiedenti, in relazione alla documentazione allegata alla richiesta stessa. Una volta provveduto all’erogazione dell’indennità, l’ente dovrà trasmettere l’elenco dei soggetti beneficiari all’Agenzia delle Entrate e all’INPS, in modo che questi ultimi possano effettuare i dovuti controlli del caso.

Lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

L’indennità spetta ai collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020, iscritti esclusivamente alla Gestione separata INPS e non iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Rimane tuttora in dubbio il diritto all’indennità per gli amministratori di società che non svolgono, oltra all’attività puramente amministrativa, anche l’attività di lavoro propria dell’attività della società. Si tratta in sostanza degli amministratori che non siano assicurati come soci lavoratori e non siano assicurati all’INAIL per rischi inerenti l’attività dell’impresa.

Questi soggetti potrebbero accedere all’indennità se risulta che abbiano cessato o sospeso il proprio incarico in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 ma tuttora si attendono le disposizioni attuative.

La domanda potrà essere presentata dal 1 al 30 aprile seguendo questi semplici passaggi:

  1. Dal sito INPS si accede all’area “Entra in My INPS”
  2. Si inseriscono il proprio codice fiscale e il PIN INPS
  3. Si cerca l’area dedicata al bonus scrivendo nella stringa di ricerca “Prestazioni a sostegno del reddito”
  4. Si entra nell’area “Domanda per prestazioni a sostegno del reddito”
  5. Sulla sinistra si seleziona “Indennità Covid19”

Si prosegue inserendo le informazioni specifiche che ad oggi non sono ancora visibili ma lo saranno a partire da domani

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