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Sospensione rate mutui prima casa | info n. 39/2020

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Grazie al Fondo Gasparrini, i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, di importo non superiore a 250.000 euro, in caso di temporanea difficoltà possono beneficiare della sospensione del pagamento delle rate.

Può chiederla anche chi ha già goduto di una sospensione in precedenza purchè al momento della domanda, abbia pagato regolarmente le rate in scadenza negli ultimi tre mesi.

Al termine del periodo di sospensione, il pagamento delle rate riprenderà con l’applicazione degli interessi in vigore in quel momento partendo dalla quota capitale residua al momento della sospensione e il piano di ammortamento verrà prolungato di conseguenza. La metà degli interessi maturati sulle rate non versate rimarrà a carico del mutuatario, l’altra metà rimarrà a carico del Fondo..

Possono accedere al beneficio i lavoratori autonomi e liberi professionisti che hanno subito una riduzione del fatturato superiore al 33% dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate per l’emergenza epidemiologica.

Il periodo in cui deve essersi manifestata la riduzione va calcolato sulla media giornaliera del proprio fatturato rispetto al periodo di riferimento, registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda.

La richiesta può essere presentata fino al 17 dicembre 2020 e permette la sospensione per 18 mesi.

Possono chiedere la sospensione anche i lavoratori in cassa Integrazione o che tramite altri ammortizzatori sociali hanno subito una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni. Dovranno allegare una dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione del periodo di sospensione.

La sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa:

  • per 6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
  • 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni lavorativi consecutivi;
  • 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 302 giorni lavorativi consecutivi.

La domanda deve essere presentata alla banca presso la quale è in corso il pagamento delle rate del mutuo.

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