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Vai alla news100 euro bonus ai dipendenti presenti nel mese di marzo | info n. 38/2020
D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 – Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E/2020
Il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 – C.d. decreto Cura Italia ha previsto, all’art. 63 un premio da riconoscere ai dipendenti. Esso stabilisce:
- il premio ammonta a 100 euro,
- spetta ai lavoratori dipendenti che nel 2019 hanno un reddito non superiore a 40 mila euro,
- non concorre alla formazione del reddito: significa che non è soggetto a contribuzione previdenziale e a tassazione (esente irpef e contributi),
- va calcolato in base alle presenze del mese di marzo (1 – 31 marzo) sui soli giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro,
- sono esclusi i pensionati e i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (cococo),
- il datore di lavoro riconosce il premio in via automatica senza necessità di alcuna azione da parte del dipendente,
- c’è tempo fino a dicembre per erogare il premio.
I sostituti d’imposta compenseranno l’incentivo erogato ai dipendenti beneficiari con il Mod. F24.
Al momento la modalità di calcolo del premio presenta varie criticità: pensiamo ai rapporti di lavoro a tempo parziale rispetto ai quali non è chiaro se il premio vada riconosciuto per intero o proporzionalmente all’orario contrattualizzato, non sappiamo neppure come considerare le giornate durante le quali il lavoratore ha prestato solo alcune ore in sede e la restante parte della giornata abbia lavorato in smart working, oppure se il lavoratore ha lavorato presso clienti si possa considerare beneficiario del premio oppure no.
L’Agenzia delle Entrate, con la sua circolare n. 8, ha già istituito il codice tributo per recuperare il premio erogato ai dipendenti a norma del decreto Cura Italia ricordando che anche per l’utilizzo delle citate somme a credito, i modelli F24 devono essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (Entratel – fisco online).
Nella stessa circolare l’Agenzia fornisce dei criteri per il calcolo del premio dovuto:
- il premio si calcola a ore. Però il DL n. 18/2020 parla di giorni,
- prevede che le giornate di assenza per malattia e per congedo siano neutre cioè propone un’interpretazione che non trova fondamento nel DL richiamato e che altera di certo il calcolo del premio dovuto.
Per tutti questi motivi, riteniamo utile attendere dei chiarimenti al fine di erogare correttamente quanto dovuto.