Da quest’anno le spese sostenute durante le trasferte saranno deducibili soltanto se pagate con sistemi tracciabili
Vai alla newsCertificazione Unica redditi soggetti a ritenuta | info n. 7/2024
Entro il 18 marzo 2024, coloro che nel 2023 hanno corrisposto redditi soggetti a ritenuta, devono provvedere a trasmettere telematicamente le Certificazioni Uniche ed a consegnare le stesse ai diretti destinatari.
Tali certificazioni potranno essere predisposte direttamente da voi oppure potrete incaricare lo studio.
Nell’allegato trovate il questionario che vi chiediamo di compilare e restituire allo studio entro il 7 febbraio 2024, segnalandoci le vostre intenzioni.
Questo adempimento riguarda:
- tutti i sostituti d’imposta ossia tutti coloro che nel 2023 hanno corrisposto somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25–bis, 25–ter, 25-quater e 29 del DPR n. 600/1973 e art. 33, co. 4 del DPR n. 42/1988;
- tutti coloro che hanno corrisposto compensi a soggetti che hanno optato per regimi fiscali agevolati (es. regime forfettario ex art. 1, co. 54-89 della L. 190/2014, regime dei minimi ex art. 27, co. 1 e 2 D.L. 98/2011 etc);
- tutti coloro che hanno versato premi INAIL (ad eccezione degli artigiani);
e consiste
- nella consegna della Certificazione Unica ai dipendenti, equiparati ed assimilati (attività che rientra nel mandato per la gestione del personale);
- nella consegna della Certificazione Unica agli agenti e ai professionisti titolari di partita IVA;
- nella trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle predette Certificazioni entro il 18 marzo 2024.
Il sostituto d’imposta potrà inviare telematicamente le C.U. direttamente o tramite un intermediario abilitato ed avrà facoltà di suddividere il flusso telematico inviando separatamente le certificazioni che coinvolgono il personale rispetto a quelle per lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Le C.U. del personale subordinato e parasubordinato saranno predisposte ed inviate dallo studio.
Per le C.U. di lavoro autonomo il datore di lavoro potrà:
- redigere direttamente le Certificazioni Uniche ed inviare direttamente il file telematico secondo il tracciato ministeriale;
- incaricare lo Studio sia di redigere le Certificazioni Uniche che di inviare il file telematico
- incaricare lo Studio solo per l’invio del file telematico delle Certificazioni Uniche da voi predisposte.
UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI
Entro il 2 aprile 2024, coloro che nel 2023 hanno corrisposto utili derivanti dalla partecipazione in soggetti IRES, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, dovranno rilasciare ai percettori la Certificazione CUPE.
Quest’ultima non andrà rilasciata in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva ex artt. 27 e 27-ter DPR n. 600/1973.
Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata è prevista una sanzione di 100 euro. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione rettificativa è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza.