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Smart working | info n. 26/2020

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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. 1° marzo 2020 che – in attuazione del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 – proroga alcune misure già adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e ne introduce ulteriori, finalizzate a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi su tutto il territorio nazionale, distinguendo le misure in base alle aree geografiche d’intervento.

Nell’ambito delle misure applicabili sull’intero territorio nazionale si stabilisce, tra l’altro, che la modalità di “lavoro agile” (smart working) ”, disciplinata dagli artt. da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per tutta la durata dello stato di emergenza, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti. 

Con tale decreto il Governo è intervenuto per rendere più immediato il ricorso allo smart working (“lavoro agile”), su tutto il territorio nazionale, ampliando quanto previsto nei decreti precedenti che ne avevano facilitato l’applicazione solo nelle aree considerate a rischio per l’emergenza Coronavirus (c.d. “zona rossa”).

Lo smart working è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall’assenza di vincoli orari o spaziali e un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro.

La definizione di smart working, contenuta nella Legge n. 81/2017, pone l’accento sulla flessibilità organizzativa, sulla volontarietà delle parti che sottoscrivono l’accordo individuale e sull’utilizzo di strumentazioni che consentano di lavorare da remoto (come ad esempio: pc portatili, tablet e smartphone).

Ai lavoratori agili viene garantita la parità di trattamento – economico e normativo – rispetto ai loro colleghi che eseguono la prestazione con modalità ordinarie. È, quindi, prevista la loro tutela in caso di infortuni e malattie professionali, secondo le modalità illustrate dall’INAIL nella Circolare n. 48/2017.

Normalmente quindi, per l’avvio del lavoro agile occorre un accordo individuale lavoratore-aziende, che specifichi nel dettaglio tempi e modi di utilizzo degli strumenti che permettono di lavorare da remoto, e cioè pc portatili, tablet e smartphone. L’accordo va poi registrato sul portale del ministero del Lavoro con procedura telematica.

Come già precisato, in questa circostanza può essere applicato per tutta la durata dello stato di emergenza anche senza l’accordo individuale, producendo un’autocertificazione da inviare al Ministero del Lavoro. Siamo a vostra disposizione per gestire al meglio le vostre esigenze.

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