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Proroga fattura elettronica carburante | info 26/2018

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È stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il Decreto n. 79, che proroga il termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante.
Con il Decreto, in vigore dal 29 giugno, si rinvia al 1° gennaio 2019 l’entrata in vigore dell’obbligo della fatturazione elettronica per la vendita di carburante a soggetti titolari di partita IVA presso gli impianti stradali di distribuzione. Il termine è stato così uniformato a quanto previsto dalla normativa generale sulla fatturazione elettronica tra privati.

La proroga interessa esclusivamente le cessioni di carburante per autotrazione effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione. Da segnalare che la proroga non interessa l’intera filiera dei carburanti, bensì soltanto i distributori.

Il Decreto ha anche confermato l’obbligo di pagamento con modalità tracciabili, vietando dal 1 luglio  l’utilizzo dei contanti.

Il pagamento tracciato dunque diventa un obbligo e non più una facoltà. D’ora in avanti per poter dedurre il costo e la relativa IVA sulle spese di carburante, i rifornimenti si potranno pagare con qualsiasi mezzo di pagamento purché diverso dal denaro contante: carte di credito e di debito oppure prepagate, assegni bancari, postali e circolari, vaglia cambiari e postali, bonifici.

Da non dimenticare che se si effettuano i pagamenti in contanti, anche se si utilizza la scheda carburante, non sarà possibile detrarre l’IVA o dedurre il costo ai fini fiscali.

Dunque in sostanza fino a fine anno, ci sono due possibilità fiscalmente valide per dedurre i costi sostenuti per l’acquisto di carburante:

– il pagamento con strumenti tracciabili, ossia utilizzando unicamente carte di credito o prepagate, senza la necessità di compilare la scheda carburante, che rimane comunque facoltativa.

– la fattura elettronica (sempre che il gestore sia attrezzato e in grado di emetterla).

La soluzione più semplice, considerando che la maggior parte dei distributori non è ancora attrezzata per la fatturazione elettronica, è chiaramente la prima. Infatti con il D.L. n. 70/2011 è stato previsto che i soggetti IVA che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente con metodi che tracciano il pagamento, non sono soggetti all’obbligo di tenuta della scheda carburante. Per documentare gli acquisti è sufficiente l’estratto conto bancario.

Dal 1 luglio la scheda carburante può quindi andare serenamente in pensione!

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