Minimale, massimale e aliquote 2024 per i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS
Vai alla newsRinnovo contrattuale per i dirigenti del settore terziario | info 25/2016
Ipotesi d’accordo del 21/07/2016 – Comunicato ConfCommercio 21/07/2016
In data 21 luglio 2016 è stata firmata l’ipotesi d’accordo tra CONFCOMMERCIO – Imprese per l’Italia e MANAGERITALIAper il rinnovo del CCNL 31 luglio 2013 per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, scaduto il 31 dicembre 2014.
Il contratto ha validità quadriennale sia per la parte economica che per quella normativa: dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2018.
Incrementi retributivi
Fermo restando la retribuzione minima contrattuale mensile, pari a 3.890,00 euro, le Parti hanno convenuto un aumento a regime sulla retribuzione di fatto pari a 350,00 euro lordi complessivi, corrisposti in tre tranches con le seguenti decorrenze:
- euro 80,00 a partire dal 1° gennaio 2017;
- euro 100,00 a partire dal 1° gennaio 2018;
- euro 170,00 a decorrere dal 1° dicembre 2018.
Tali aumenti potranno essere assorbiti in presenza di anticipazioni qualificate dalla clausola di assorbibilità.
Malattia ed Infortunio
Le Parti hanno convenuto una modifica del periodo di comporto: la nuova durata del periodo di conservazione del posto è quantificata in un massimo di 240 giorni nell’anno solare (in precedenza era quantificata in 12 mesi), intendendo il periodo di 365 giorni a ritroso rispetto all’ultimo evento morboso.
Rimane ferma, al termine del periodo di conservazione del posto, perdurando lo stato di malattia o infortunio opportunamente certificato, la possibilità per il dirigente di fare richiesta dell’aspettativa di cui all’articolo 15 del CCNL (aspettativa per giustificati motivi della durata massima di 6 mesi).
Dirigente di prima nomina – Agevolazioni
Scompare la dicitura “Dirigente di Prima Nomina (DPN)” e per i dirigenti neo-assunti o neo-nominati sono state previste nuove agevolazioni.
Sono previste agevolazioni strutturali e altre sperimentali legate alla durata dell’accordo di rinnovo.
Agevolazioni Strutturali
Il novato articolo 28 del CCNL dispone che la contribuzione ridotta dovuta al Fondo Negri (previdenza complementare) e all’Associazione Antonio Pastore (previdenza integrativa) possa essere applicata ai dirigenti assunti o nominati, a partire dal 21 luglio 2016, entro il 48° anno di età, ovvero ai dirigenti disoccupati di età non inferiore a 55 anni (in precedenza era di età non inferiore a 50 anni).
In funzione dell’età del dirigente all’atto dell’assunzione o della nomina, la contribuzione ridotta ai fondi anzidetti può essere mantenuta per un numero di anni pari a:
- 4, se l’età del dirigente è inferiore a 41 anni (cioè fino a 40 anni e 364 giorni);
- 3, se l’età del dirigente è compresa tra 41 e 45 anni;
- 2, se l’età del dirigente è compresa tra 46 e 48 anni;
- 1, per i dirigenti disoccupati di età non inferiore a 55 anni compiuti.
Trascorsi i periodi suindicati, al dirigente dovranno essere applicate le normali aliquote contributive.
Per quanto riguarda l’importo della contribuzione ridotta dovuta all’Associazione A. Pastore, per i dirigenti rientranti nella disciplina in parola, è dovuto esclusivamente un premio calcolato in relazione all’età e al sesso del Dirigente come da tabella 7 della Nota 3140 del Fondo (importi consultabili sul sito del Fondo, www.associazionepastore.it).
Agevolazioni Sperimentali
Le Parti hanno concordato, in via sperimentale e per la durata del rinnovo in esame, un particolare regime contributivo per i dirigenti assunti o nominati a decorrere dal 1° ottobre 2016, la cui retribuzione lorda non sia superiore a 65.000,00 euro annui (riferiti ad un contratto di lavoro full time), indipendentemente dai requisiti anagrafici sopra indicati.
Qualora ricorrano i due requisiti anzidetti, le aziende e i dirigenti potranno godere, per un periodo massimo pari a 3 anni, delle seguenti riduzioni sulle contribuzioni dovute ai Fondi:
- il contributo ordinario a carico del datore di lavoro, dovuto al Fondo Mario Negri sarà pari a 300,00 euro annui. Non è previsto il contributo integrativo a carico datore di lavoro né il contributo a carico lavoratore, fermo restando che quest’ultimo potrà comunque versare il TFR al Fondo;
- nessun contributo sarà dovuto per l’iscrizione all’Associazione Antonio Pastore, per il periodo di effettiva permanenza nei limiti retributivi anzidetti (retribuzione annua lorda inferiore a 65.000 euro) e nel limite di 3 anni.
Al termine dei tre anni, potrà essere applicata la disciplina delle “agevolazioni strutturali”, in presenza dei requisiti anagrafici ivi indicati.
Il ricorso alle cd. “agevolazioni sperimentali” può essere fatto solo una volta nel corso della carriera lavorativa del dirigente.
Incentivi per assunzioni di dirigenti privi di impiego
Gli incentivi previsti dall’articolo 29 del CCNL per il reimpiego di dirigenti privi di occupazione sono estesi ai dirigenti di età non inferiore a 48 anni (in precedenza erano previsti solo per soggetti con età non inferiore a 50 anni).
Previdenza complementare
Le Parti hanno ridefinito le aliquote contributive a carico del datore di lavoro relative al contributo ordinario e al contributo integrativo per il Fondo “Mario Negri”.
Nel particolare, fermo restando l’importo del massimale contributivo pari ad euro 59.224,54, le aliquote contributive a carico del datore di lavoro sono rideterminate come segue:
- contributo ordinario:
– dal 1° gennaio 2016: 11,88%;
– dal 1° gennaio 2017: 12,11%;
– dal 1° gennaio 2018: 12,35%;
- contributo integrativo:
– dal 1° gennaio 2015: 1,99%;
– dal 1° gennaio 2016: 2,03%;
– dal 1° gennaio 2017: 2,07%;
– dal 1° gennaio 2018: 2,11%.
Per quanto riguarda il contributo integrativo, l’aliquota è rideterminata con effetto retroattivo già per l’anno 2015 (l’aliquota era pari all’1,95% dal 1° gennaio 2014).
Per i dirigenti assunti con agevolazioni (ex “DPN”), le aliquote dovute dal datore di lavoro in relazione al contributo ordinario sono le seguenti:
- dall’anno 2016: 3,97%;
- dall’anno 2017: 4,05%;
- dall’anno 2018: 4,13%.
Versamento dei contributi
In mancanza di diversa previsione contrattuale, si ritiene che il conguaglio dei contributi per l’anno 2015 (contributo integrativo) e 2016 (contributo ordinario ed integrativo), debba essere versato entro la scadenza del 10 ottobre 2016, quando scade il termine per il versamento dei contributi relativi al terzo trimestre 2016.
Assistenza sanitaria integrativa
Le Parti hanno ridefinito le aliquote contributive a carico del datore di lavoro per il calcolo del contributo dovuto al Fondo di assistenza sanitaria integrativa FASDAC (“Fondo Besusso”).
Nel particolare, fermo restando l’aliquota del 5,50% per ciascun dirigente in servizio e la retribuzione convenzionale annua di 45.940,00 euro, l’aliquota del 2,46% a favore della gestione dirigenti pensionati (contributo di solidarietà), dovuta per ciascun dirigente in forza nell’impresa, è aumentata:
- al 2,51% annuo, a decorrere dal 1° gennaio 2016;
- al 2,56% annuo, a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Versamento dei contributi
Anche in questo caso, in mancanza di diversa previsione contrattuale, si ritiene che il conguaglio dei contributi per l’anno 2016, debba essere versata entro la scadenza del 10 ottobre 2016, quando devono essere versati i contributi relativi al terzo trimestre dell’anno 2016.
Preavviso
Ad esclusione dell’ipotesi di licenziamento per giusta causa, i termini di preavviso per il recesso comunicato a far data dal 1° settembre 2016 dal datore di lavoro, sono rideterminati come segue:
- 6 mesi: fino a 4 anni di servizio;
- 8 mesi: oltre 4 e fino a 10 anni compiuti di servizio;
- 10 mesi: oltre 10 e fino a 15 anni compiuti di servizio;
- 12 mesi: oltre 15 anni di servizio.
Indennità risarcitorie
Nel caso di licenziamento ingiustificato del dirigente avvenuto a decorrere dal 1° settembre 2016, l’indennità risarcitoria è ora determinata in funzione di classi di anzianità aziendale, secondo la seguente tabella:
- Fino a 4 anni Da 4 a 8 mensilità
- Oltre 4 e fino a 6 anni Da 6 a 12 mensilità
- Oltre 6 e fino a 10 anni Da 8 a 14 mensilità
- Oltre 10 e fino a 15 anni Da 10 a 16 mensilità
- Oltre i 15 anni Da 12 a 18 mensilità
Sono stati modificati anche i parametri dell’indennità risarcitoria supplementare legata all’età anagrafica (sempre per i licenziamento ingiustificati comminati dal 1° settembre 2016) per i dirigenti con un’anzianità di servizio prestato nell’azienda superiore a 12 anni (in precedenza erano dieci). Nel particolare, sempre in caso di licenziamento ingiustificato, l’indennità risarcitoria supplementare è pari a:
- 4 mensilità, per i dirigenti con età anagrafica compresa tra 50 e 55 anni;
- 5 mensilità, per i dirigenti con età anagrafica compresa tra 56 e 61 anni;
- 6 mensilità, per i dirigenti con età anagrafica superiore a 61 anni compiuti ed inferiore all’età prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia.
Outplacement
In caso di licenziamento con motivazione diversa dalla “giusta causa” e della risoluzione consensuale nelle sedi conciliative, su richiesta del dirigente l’azienda attiverà una procedura di outplacement (servizi di ricollocazione professionale).
In tal caso, l’azienda liquiderà alla società di outplacement individuata d’intesa con il lavoratore interessato, un voucher per le spese, di importo pari ad euro 5.000 netti, non monetizzabile, da utilizzare entro 12 mesi dall’interruzione del rapporto di lavoro.
L’azienda sarà esonerata dagli obblighi derivanti dall’articolo 40 in parola laddove il dirigente abbia attivato un contenzioso giudiziale o arbitrale avverso il licenziamento intimatogli.
Aggiornamento e formazione professionale
Il CFMT –Centro di Formazione Management del Terziario – è l’ organo bilaterale con finalità di offrire alle aziende ed ai dirigenti opportunità di formazione ed aggiornamento mirate alle problematiche del settore e alla loro evoluzione.
La contribuzione è confermata nella misura di 129,12 euro annui sia a carico dell’azienda che del lavoratore.