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Decreto agosto, novità per i datori di lavoro | info n. 69/2020

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Sintetizziamo le principali novità di interesse dei datori di lavoro contenute nel Decreto Agosto.

  • ESONERO CONTRIBUTIVO PER AZIENDE CHE NON FRUISCONO DELLA CIG – ART. 3

Il Decreto Agosto introduce un nuovo esonero contributivo per le aziende private (imprese e non) applicabile in presenza di 2 condizioni:

  • non si faccia ricorso a trattamenti di cassa integrazione con causale COVID-19 fino a dicembre 2020,
  • si sia fatto ricorso alla cassa integrazione nei mesi di maggio e giugno 2020.

La norma prevede uno sconto contributivo pari alle aliquote minori per un periodo massimo di 4 mesi. Pertanto resta dovuta la quota contributiva posta a copertura  delle prestazioni pensionistiche (circa il 33%) essendo limitato lo sconto solo alla parte di contribuzione per le prestazioni accessorie (disoccupazione, CuAf, malattia, maternità, fondo garanzia TFR, ecc).

L’ esonero contributivo è fruibile entro il 31 dicembre 2020, in una misura massima pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020.

L’esonero contributivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta mentre non si  applica ai premi e contributi dovuti all’INAIL.

Siamo in attesa dell’emanazione della circolare INPS con le istruzioni operative per il godimento del beneficio.

Ai datori di lavoro che beneficiano di questa agevolazione è preclusa la facoltà di licenziamento individuale e collettivo per giustificato motivo oggettivo. In caso di violazione del divieto, è revocato con effetto retroattivo il beneficio e resta precluso l’accesso alla cassa integrazione.

  • ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO – ART. 6

Il Decreto Agosto introduce un altro nuovo esonero contributivo riguardante le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo compreso tra il 16 agosto e il 31 dicembre 2020, a prescindere dall’età anagrafica dei lavoratori.

La norma prevede che i datori di lavoro (con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico), possano beneficiare della riduzione contributiva pari alle aliquote minori. Viene infatti sempre fatta salva la contribuzione posta a finanziamento delle prestazioni pensionistiche. L’agevolazione è godibile:

  • per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla data di assunzione,
  • nel limite massimo di 8.060 euro annui (riparametrato ed applicato su base mensile).

In base alla disposizione di legge, non è possibile beneficiare dell’esonero contributivo per le assunzioni

  • con contratto di apprendistato;
  • a tempo indeterminato di lavoratori che abbiano già avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.

L’esonero contributivo non si applica ai premi e contributi dovuti all’INAIL.

L’agevolazione si applica anche alle trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine attuate dal 16 agosto in poi (cioè dopo l’entrata in vigore del Decreto Agosto). Inoltre  è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Anche per l’operatività di questa agevolazione si attende l’emanazione della circolare INPS indicante le istruzioni operative.

  • SETTORE TURISMO – ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO – ART. 7

L’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato sopra analizzato spetta, con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale, nel settore turismo, per un massimo di 3 mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale.

Anche in tal caso per la piena operatività dell’agevolazione è necessario attendere le istruzioni operative dell’INPS.

 EROGAZIONI LIBERALI – innalzamento del limite di esenzione – Art. 112

Limitatamente al periodo d’imposta 2020, il Decreto Agosto prevede il raddoppio della soglia di esenzione fiscale e contributiva della quota di fringe benefits riconosciuti ai lavoratori con finalità di incentivazione e fidelizzazione.

Si passa quindi da un limite di euro 258,23 al nuovo limite di euro 516,46.

A titolo di esempio, tra i fringe benefits che rientrano nella nuova soglia di esenzione (comma 3, art. 51 del TUIR) valida solo per l’anno 2020, evidenziamo:

  • i buoni acquisto e i buoni carburante,
  • i generi in natura prodotti dall’azienda,
  • l’auto concessa ad uso promiscuo,
  • l’alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato,
  • i prestiti aziendali,
  • l’uso di specifici beni di proprietà dell’azienda quali telefono aziendale, pc, tablet, stampanti o altri dispositivi elettronici aziendali,
  • polizze assicurative extra professionali, ecc.

In caso di erogazioni eccedenti la soglia, l’intera somma concorrerà a formare il reddito imponibile (diventa tutta imponibile).

In sede di tassazione del reddito di lavoro dipendente, il sostituto d’imposta deve applicare la ritenuta nel periodo di paga in cui viene superata la soglia di esenzione e se risulta chiaro che il valore, tenuto conto dell’intero periodo d’imposta, sarà complessivamente superiore al suddetto importo, deve effettuare la ritenuta fin dal primo periodo di paga.

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