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Credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi | info n. 70/2020

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Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (“decreto Rilancio”), convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020 n. 77, con l’articolo 125 ha previsto un credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Il bonus è pari al 60% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 60.000 euro, valori che tuttavia saranno riparametrati in caso di crediti d’imposta richiesti superiori ala somma stanziata per l’agevolazione, pari a 200 milioni per il 2020.

Possono aderire a questa iniziativa sia le società che i professionisti titolari di partita IVA,  presentando un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, entro il 7 settembre 2020, e che dovrà riportare:

  • l’importo delle spese sostenute dal 1/1/2020 fino ad 31/8/2020;
  • l’importo delle spese che si prevede di sostenere dal 1/9/2020 fino al 31/12/2020;
  • l’importo del credito teorico pari al 60% della spesa sostenuta.

La comunicazione deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, tramite un intermediario o utilizzando l’applicativo web dedicato, disponibile nelle aree riservate quali Entratel e Fisconline.

Le spese ammissibili al credito d’imposta sono quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nella propria attività nonché per le spese sostenute per l’acquisto di:

  • dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari;
  • prodotti detergenti e disinfettanti;
  • dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

La norma richiede la conformità di tali prodotti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea: solo in presenza di tale documentazione, le relative spese sono considerate ammissibili.

Sono ammesse anche le spese sostenute per la sanificazione svolta direttamente dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna.

In questo caso, l’ammontare della spesa agevolabile può essere determinato, ad esempio, moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato a tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima (documentata mediante fogli di lavoro interni all’azienda). Possono essere aggiunte, ai fini del credito in esame, anche le spese sostenute per i prodotti disinfettanti impiegati. Resta fermo che l’ammontare delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti così determinato, in ogni caso, dovrà essere congruo rispetto al valore di mercato per interventi similari.

Sempre con riferimento a questa tipologia di spese per la sanificazione oggetto di agevolazione, le stesse possono riguardare anche strumenti già in dotazione del soggetto beneficiario.

Con riferimento alle attività di sanificazione, deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica, e tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti della sanificazione o direttamente dalle imprese che svolgono in proprio la predetta attività di sanificazione.

Il credito d’imposta è utilizzabile successivamente al sostenimento delle spese agevolabili:

  • in compensazione, con modello F24, con codice tributo non ancora definito;
  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa

o, in alternativa

  • entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

L’eventuale credito residuo potrà essere riportato nei periodi d’imposta successivi, ma non potrà essere richiesto a rimborso.

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