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Novità Bonus Renzi da luglio | info n. 60/2020

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La legge n. 21/2020 di conversione del D.L. n. 3/2020 conferma l’entrata in vigore, a partire dal prossimo 1 luglio 2020, delle novità in materia di bonus Renzi, al fine di ridurre la pressione fiscale sul lavoro dipendente ed assimilati.

Le modifiche più significative sono :

  1. innalzamento della misura mensile del bonus Renzi che passa da 80 a 100 euro con contestuale innalzamento dei limiti di reddito per averne diritto in misura piena

(da 24.600 euro si passa ad euro 28.000) -> trattamento integrativo

  1. introduzione di un ulteriore strumento di sostegno al reddito sotto forma di detrazione di imposta lorda per i titolari di reddito complessivo tra 28.000 e 40.000 euro -> ulteriore detrazione

Pertanto la nuova disciplina prevede:

  • l’abrogazione del vecchio bonus Renzi al 30.6.2020
  • introduzione dal 1 luglio 2020 di due nuove misure di sostegno al reddito così denominate:
  1. trattamento integrativo ->  credito Irpef
  2. ulteriore detrazione fiscale ->  riduzione imposta lorda

I potenziali beneficiari coincidono con gli attuali beneficiari del bonus Renzi e sono i lavoratori che percepiscono:

  • redditi di lavoro dipendente;
  • redditi assimilati quali i compensi per l’attività svolta sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, le somme a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, i compensi per lavori socialmente utili, i compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative

Di seguito analizziamo separatamente le due nuove misure previste dal 1 luglio 2020 , in quanto hanno regole diverse sia per la condizioni di spettanza che per la quantificazione dell’importo del beneficio.

Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

L’importo spettante da riconoscere in busta paga è pari a 100,00 euro mensili per la totalità di:

  • euro 600 per l’anno 2020 (ripartiti tra i mesi da luglio 2020 a dicembre 2020)
  • euro 1200 a partire dall’anno 2021 per ogni annualità , ripartiti mensilmente

Per avere diritto al Trattamento integrativo i potenziali beneficiari devono :

  • essere titolari di un reddito complessivo non superiore a 28.000,00 euro per periodo di imposta
  • avere un’imposta lorda positiva per periodo di imposta

Difatti il riconoscimento del trattamento integrativo è subordinato al fatto che l’imposta determinata sul reddito complessivo del lavoratore (stimato dal sostituto d’imposta in corso d’anno), al netto delle sole detrazioni di lavoro dipendente, sia positiva.

Conseguentemente, i lavoratori per i quali l’IRPEF residua, una volta scomputate le detrazioni di lavoro dipendente, è pari a zero (i cosiddetti “incapienti” ) non hanno diritto al bonus.

Unicamente per il periodo di imposta del 2020 viene introdotta una clausola di salvaguardia che nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente a fronte di un minor  reddito a causa dell’accesso ad ammortizzatori sociali (ad es. Cig o Fis o Cig in deroga)  ovvero a causa di congedi parentali connessi all’emergenza epidemiologica COVID-19 , sia il vecchio bonus Renzi che il nuovo trattamento integrativo, verranno calcolati sulla retribuzione contrattuale che sarebbe spettata al lavoratore se fosse stato presente.

La condizione richiesta ai fini del riconoscimento del trattamento integrativo (IRPEF positiva) risulta soddisfatta anche nell’ipotesi in cui l’IRPEF residuale (al netto delle sole detrazioni di lavoro dipendente) venisse poi azzerata da ulteriori detrazioni spettanti (ad esempio, le detrazioni per carichi di famiglia)

A fronte del riconoscimento del trattamento integrativo al proprio personale, il datore di lavoro provvederà al recupero di quanto anticipato esponendo sul Modello F24 il nuovo codice tributo di prossima emanazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Lo scomputo potrà avvenire sia sulle ritenute IRPEF che, se incapienti, sui contributi dovuti.

Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati

L’ulteriore detrazione fiscale troverà applicazione solamente per il periodo dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

Per avere diritto all’ulteriore detrazione fiscale i potenziali beneficiari devono essere titolari di un reddito complessivo compreso tra  euro 28.000,00 euro ed euro 40.000 per periodo di imposta del 2020.

Ai soggetti sopra indicati l’ulteriore detrazione è quantificata in funzione del reddito complessivo posseduto secondo le seguenti misure:

  1. b) da 28.000 a 35.000 ® 480,00 euro + 120,00 da abbattere secondo una proporzione di calcolo prevista nelle legge
  2. b) da 35.000 a 40.000 ® 480,00 euro da abbattere secondo una proporzione di calcolo prevista nella legge
  3. c) oltre 40.000 euro ® 0,00 euro

A fronte del riconoscimento dell’ulteriore detrazione al proprio personale, il datore di lavoro provvederà al recupero di quanto anticipato riducendo  l’importo dell’imposta che viene versata sul Modello F24.

 Norme comuni

Entrambe le misure spettano in funzione del reddito complessivo posseduto, nonché della durata del rapporto di lavoro nell’anno, quantificato in giorni.

Non devono invece essere riproporzionate in caso di rapporto di lavoro part time nel qual caso, sussistendone le condizioni, spetterà la somma intera.

I datori di lavoro/committenti, al ricorrere delle condizioni previste e sopra esposte sono tenuti a riconoscere le nuove misure  “in via automatica”.

Nel caso in cui il lavoratore abbia, comunque, percepito dal datore di lavoro un importo in tutto o in parte non spettante,  è tenuto alla restituzione dello stesso in sede di conguaglio fiscale .

Se l’importo da restituire risulterà essere superiore a 60 euro, il recupero verrà effettuato in otto rate a partire dalla retribuzione in cui verrà effettuato il conguaglio (solitamente nel mese di dicembre).

In entrambi i casi i contribuenti che non hanno i presupposti per il riconoscimento delle nuove misure , ad esempio perché titolari di un reddito complessivo superiore ai limiti di spettanza, derivante da ulteriori redditi rispetto a quelli erogati dal datore di lavoro/committente, sono tenuti a darne comunicazione a quest’ultimo.

In assenza di comunicazioni specifiche fornite dal lavoratore, lo Studio provvederà ad erogare  in base ai dati in proprio possesso.

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