Informative

Certificazione unica | info n. 8/2025

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Entro il 17 marzo 2025, coloro che nel 2024 hanno corrisposto redditi soggetti a ritenuta, devono provvedere a trasmettere telematicamente le Certificazioni Uniche ed a consegnare le stesse ai destinatari.

Tali certificazioni potranno essere predisposte direttamente da voi oppure potrete incaricare lo studio.

Qui di seguito trovate il questionario che vi chiediamo di compilare e restituire allo studio entro il 31 gennaio 2025, segnalandoci le vostre intenzioni.

Questo adempimento riguarda:

  • tutti i sostituti d’imposta ossia tutti coloro che nel 2024 hanno corrisposto somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25–bis, 25–ter, 25-quater e 29 del DPR n. 600/1973 e art. 33, co. 4 del DPR n. 42/1988;
  • tutti coloro che hanno versato premi INAIL (ad eccezione degli artigiani);

e consiste nel redigere

  1. Certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati: dati fiscali (redditi, ritenute, acconti, oneri deducibili e detraibili, imposta lorda, dati dei conguagli, arretrati, TFR, ecc.), dati previdenziali e assistenziali, prospetto dei familiari a carico e TFR;
  2. Certificazione dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi (dati fiscali relativi ai compensi erogati e alle ritenute operate) e le somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio;
  3. Certificazione relativa alle locazioni brevi.
  4. nella trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle predette Certificazioni entro il 17 marzo 2025.

Il sostituto d’imposta potrà inviare telematicamente le C.U. direttamente o tramite un intermediario abilitato ed avrà facoltà di suddividere il flusso telematico inviando separatamente le certificazioni che coinvolgono il personale rispetto a quelle per lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Le C.U. del personale subordinato e parasubordinato saranno predisposte ed inviate dallo studio.

 Per le C.U. di lavoro autonomo il datore di lavoro potrà:

  • redigere direttamente le Certificazioni Uniche ed inviare direttamente il file telematico secondo il tracciato ministeriale;
  • incaricare lo Studio sia di redigere le Certificazioni Uniche che di inviare il file telematico
  • incaricare lo Studio solo per l’invio del file telematico delle Certificazioni Uniche da voi predisposte.

UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI

Entro il  31 marzo  2025, coloro che nel 2024  hanno corrisposto utili derivanti dalla partecipazione in soggetti IRES, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, dovranno rilasciare ai percettori la Certificazione CUPE.

Quest’ultima non andrà rilasciata in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva ex artt. 27 e 27-ter DPR n. 600/1973.

Vi informiamo che per ogni certificazione omessa, tardiva o errata è prevista una sanzione di 100 euro. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione rettificativa è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

Attendiamo il questionario allegato, compilato e restituito entro il 31 gennaio 2025.

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