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Tracciabilità delle spese di trasferta e rappresentanza | info n. 9/2025

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La Legge di Bilancio 2025 introduce l’obbligo di tracciabilità per le spese di trasferta. L’obiettivo dichiarato dal Governo è quello di garantire che tali spese siano deducibili solo se effettivamente documentate. Vediamole nel dettaglio:

Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta

È stato previsto che da quest’anno le spese sostenute durante le trasferte non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente e sono deducibili dal reddito d’impresa e dalla base imponibile IRAP soltanto se i relativi pagamenti sono eseguiti con metodi tracciabili. Si tratta di spese sostenute per:

  • vitto;
  • alloggio;
  • viaggio e trasporto effettuati mediante taxi o noleggio con conducente.
Modalità di pagamento

I mezzi tracciabili con cui eseguire il pagamento sono i seguenti:

  • versamento bancario o postale;
  • carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
  • Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta per i professionisti

Anche per gli esercenti arti e professioni, viene previsto che le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché quel­le di viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, addebitate analiticamente al committen­te, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili dal reddito d’impresa e dalla base imponibile IRAP alle condizioni e nei limiti attualmente previsti se eseguite mediante i citati strumenti tracciabili.

Obbligo di tracciabilità delle spese di rappresentanza e per omaggi per le imprese

Le spese di rappresentanza e quelle per omaggi divengono deducibili ai fini del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP solo se sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Pertanto, tutte le spese che si qualificano come tali in base al DM 19.11.2008 sa­ranno deducibili:

  • da un lato, se il pagamento sarà eseguito con i suddetti strumenti;
  • dall’altro, se rientrano nei limiti quantitativi già attualmente fissati.

Spese di pubblicità e sponsorizzazione

Tenuto conto che la legge di bilancio 2025 richiama solo l’art. 108 co. 2 del TUIR, la modifica non dovrebbe interessare, attesa la loro diversa natura, né le spese di pubblicità, né quelle di sponsorizzazione, che quindi dovrebbero continuare a essere deducibili anche se pagate in contanti.

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