Attenzione: la modifica normativa impatta sull’intero periodo di imposta 2026, pertanto rende necessarie le operazioni di conguaglio.
Vai alla newsConcordato preventivo biennale 2026-2027 e sanatoria 2020-2023 | info n. 30/2026
Nell’ambito del percorso di riforma del sistema fiscale e di promozione della tax compliance, l’ordinamento tributario mette a disposizione dei contribuenti e delle imprese specifici strumenti volti a garantire maggiore certezza operativa e a stabilizzare i rapporti con l’Amministrazione Finanziaria.
In questo contesto di progressiva digitalizzazione e prevenzione del contenzioso, la normativa vigente delinea due distinti istituti complementari: da un lato, un meccanismo proiettato al futuro, volto a concordare preventivamente il prelievo fiscale per il biennio a venire; dall’altro, un regime straordinario di ravvedimento, finalizzato a definire e blindare in modo tombale le annualità pregresse.
CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) ➔ BIENNIO 2026-2027
• Natura dell’istituto: Accordo preventivo ex D.Lgs. 13/2024 finalizzato a concordare previamente la base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP per i periodi d’imposta 2026 e 2027.
• Effetti tributari: Eventuali rettifiche in aumento del reddito effettivo consuntivato rispetto alla soglia concordata risultano totalmente escluse da imposizione e da contribuzione integrativa.
• Protezione formale: Preclusione dagli accertamenti analitico-presuntivi per le annualità oggetto di accordo.
AMBITO SOGGETTIVO E QUADRO COMPARATIVO
Di seguito la sintesi delle facoltà concesse in relazione alla posizione del contribuente:
DISCIPLINA PER LE NUOVE ADESIONI (BIENNIO 2026-2027)
I contribuenti (soggetti ISA) che esercitano l’opzione per la prima volta beneficiano delle seguenti disposizioni:
• Predeterminazione dell’imponibile: Definizione della base imponibile vincolante ai fini IRPEF/IRES/IRAP per le annualità 2026 e 2027.
• Esclusione dalla base imponibile degli extra-ricavi: Qualora il reddito consuntivato risulti superiore a quello concordato, la quota differenziale non concorre alla formazione del reddito imponibile né della base contributiva.
• Imposta sostitutiva sul maggior reddito proposto: Sulla differenza tra il reddito concordato e quello del periodo precedente (2025) si applica un’imposta sostitutiva ridotta (10%, 12% o 15% in base al punteggio ISA) nel limite di 85.000 euro.
• Efficacia dello scudo d’accertamento: Preclusione dagli accertamenti analitico-presuntivi previsti dall’art. 39 DPR 600/73 per gli anni 2026 e 2027.
SIMULAZIONE APPLICATIVA CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB)
- Reddito d’impresa dichiarato per il periodo d’imposta 2025: € 50.000
- Proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate per il 2026: € 55.000 (Punteggio ISA = 8,5)
- Reddito effettivo consuntivato a fine esercizio 2026: € 80.000 (+ € 30.000 di incremento reale)
DETERMINAZIONE DEL PRELIEVO FISCALE:
- Imponibile Ordinario (€ 50.000): Tassazione ordinaria IRPEF / IRES.
- Imponibile Incrementale Concordato (€ 5.000 = differenza tra € 50.000 e € 55.000): Imposta Sostitutiva 10% = € 500.
- Quota di Reddito Eccedente la Proposta (€ 25.000 = differenza tra € 55.000 e € 80.000): INTERAMENTE ESCLUSA DA TASSAZIONE.
Nell’esempio, l’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato di 5.000 euro è pari a 500 euro. Il maggior reddito effettivo di 25.000 euro rispetto alla proposta non genera ulteriore imposizione sui redditi, ferme le rettifiche previste dalla disciplina.In sostanza è reddito non tassato ai fini irpef e ires.
Restano da considerare separatamente l’eventuale IRAP e gli effetti previdenziali.
TABELLA SINOTTICA COMPARATIVA DEI BENEFICI
Si riporta di seguito il quadro sinottico comparativo che mette a confronto e sintetizza direttamente le tutele, i benefici fiscali e i regimi premiali spettanti ai soggetti che effettuano la Prima Adesione al CPB rispetto a coloro che RINNOVANO il concordato:
⚠️ ATTENZIONE – SCADENZA TASSATIVA ⚠️
TERMINE DI ADESIONE (PRIMA ADESIONE O RINNOVO): LUNEDÌ 2 NOVEMBRE 2026
REGIME DEL RAVVEDIMENTO STRAORDINARIO (SANATORIA) ➔ ANNUALITÀ 2020-2023
• Natura dell’istituto: Misura introdotta dall’art. 29 del D.Lgs. 148/2026 (Decreto Omnibus) volta a regolarizzare la posizione fiscale per le annualità dal 2020 al 2023.
• Effetti tributari: Versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP parametrata alle risultanze ISA del periodo d’imposta afferente.
• Requisito soggettivo d’accesso: Misura riservata esclusivamente ai contribuenti che effettuano il RINNOVO del Concordato Preventivo (soggetti già aderenti al CPB 2024-2025).
DISCIPLINA REGIME DEL RAVVEDIMENTO 2020-2023 (PER CHI RINNOVA CPB)
Prospetto calcolo imposta sostitutiva ravvedimento (Art. 29 D.Lgs. 148/2026)
L’imposta sostitutiva per ciascuna annualità oggetto di sanatoria si applica sull’incremento di reddito determinato in base alle risultanze ISA.
È disposto un versamento minimo d’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari a € 1.000 per ciascuna annualità sanata.
È prevista una riduzione del 30% per gli anni 2020 e 2021.
SIMULAZIONE APPLICATIVA REGIME RAVVEDIMENTO STRAORDINARIO
Si consideri l’opzione di sanatoria per il periodo d’imposta 2021 (Reddito dichiarato = € 50.000 | Punteggio ISA = 8,5):
- Calcolo Incremento Imponibile (+10%): € 50.000 × 10% = € 5.000
- Calcolo Imposta Sostitutiva (10% con riduzione COVID 30%): € 5.000 × 10% = € 500 – 30% = € 350
- Applicazione Soglia Minima di Legge: L’imposta sui redditi viene adeguata a € 1.000 (soglia minima) a cui si aggiunge l’IRAP netta pari a € 136,50.
SINTESI TECNICA: Mediante il versamento di complessivi € 1.136,50, il periodo d’imposta 2021 risulta precluso da qualsiasi rettifica o accertamento analitico, induttivo o presuntivo.
MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO ED EFFETTI SULL’ACCERTAMENTO
Modalità e scadenze di versamento dell’imposta sostitutiva
- Versamento in unica soluzione: Da effettuarsi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2027 e il 15 marzo 2027.
- Versamento rateale: Fino a un massimo di 10 rate mensili di pari importo con decorrenza dal 16 marzo 2027 (maggiorate degli interessi legali a decorrere dalla seconda rata).
- Regime di tolleranza sui ritardi: Il tardivo versamento di una rata intermedia (diversa dalla prima) non determina la decadenza dal regime a condizione che la stessa sia regolarizzata entro la scadenza della rata successiva.
Proroga dei termini di decadenza per l’accertamento (Art. 29 c. 17)
- Soggetti in solo rinnovo CPB 2026-2027: I termini di decadenza per l’accertamento in scadenza al 31.12.2026 sono prorogati al 31.12.2027.
- Soggetti in rinnovo CPB con opzione di Ravvedimento 2020-2023: I termini di accertamento relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31.12.2029.



