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CCNL Metalmeccanici, Piccola e Media Industria API | info n. 29/2026

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In data 24 luglio 2026 è stata sciolta la riserva sull’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale per gli addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa ed alla installazione di impianti Unionmeccanica Confapi stipulata tra Unionmeccanica Confapi, Fim – Cisl, Fiom – Cgil e Uilm – Uil il 4 giugno 2026.

Il contratto decorre dal 1° gennaio 2025 e scadrà il 31 dicembre 2028.

Qui di seguito esponiamo una sintesi delle novità segnalando la necessità, per approfondimenti, di rifarsi al testo integrale dell’accordo.

INCREMENTI RETRIBUTIVI E NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI

Le parti hanno definito gli aumenti dei minimi retributivi solo per il biennio 2027/ 2028, in quanto per il biennio 2025/ 2026 resta in vigore quanto stabilito con l’accordo sottoscritto in data 24 luglio 2025.

Pertanto, si fornisce di seguito una tabella con i minimi tabellari attualmente previsti che potranno essere adeguati ogni anno sulla base della dinamica inflattiva consuntivata e misurata con l’indice IPCA:

WELFARE

A partire dall’anno 2028, il valore degli strumenti di welfare messi a disposizione dei dipendenti da parte del datore di lavoro entro il 1° giugno di ciascun anno verrà incrementato da 200,00 a 250,00 euro.

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Dal 1° gennaio 2027, la contribuzione a totale carico azienda dovuta a EBM Salute viene innalzata a 120,00 euro all’anno (12 quote da 10,00 euro mensili per ogni dipendente) dagli attuali 96,00 euro all’anno (12 quote da 8,00 euro mensili per ogni dipendente).

A decorrere dal 1° gennaio 2029, è previsto un ulteriore innalzamento della quota contributiva pari a 132,00 euro annui (12 quote da 11,00 euro mensili per ogni dipendente).

Le quote comprendono la copertura per i familiari fiscalmente a carico, inclusi i conviventi di fatto.

PASSAGGIO TEMPORANEO E CUMULO DI MANSIONI

I lavoratori avranno il diritto di passare alla categoria superiore nel caso in cui svolgeranno mansioni superiori per un periodo di:

  • 60 giorni continuativi ovvero 120 giorni non continuativi nell’arco di un anno;
  • 6 mesi non continuativi nell’arco di 3 anni;
  • 4 mesi continuativi ovvero 9 mesi non continuativi nell’arco dei 3 anni per l’acquisizione della 6°, 7°, 8° e 9° categoria professionale.

PERMESSI TURNISTI

Per i lavoratori turnisti che svolgono la loro prestazione in sistemi di turnazione di 15 o più turni settimanali comprendendo i turni notturni e/o quelli di sabato e domenica si prevedono 4 ore di permesso annuo retribuito (aggiuntive rispetto alle 8 ore già previste):

  • Per il biennio 2027-2028 per le aziende che occupano in ciascuna unità produttiva almeno 50 dipendenti;
  • A decorrere dal 1° gennaio 2029 anche per le aziende che occupano meno di 50 dipendenti.

I permessi vengono assorbiti in presenza di eventuali riduzioni definite da accordi aziendali.

I permessi devono essere goduti a gruppi minimi di 4 ore. È possibile derogare solo previa intesa con il datore di lavoro o secondo prassi in atto, compatibilmente con esigenze tecnico-produttive e organizzative.

FESTIVITÀ

Viene riconosciuta la festività del 4 ottobre, dedicata a San Francesco d’Assisi al fine di ottemperare a quanto previsto dalla Legge n. 151/2025.

LAVORO STRAORDINARIO

Il verbale di accordo innalza il limite massimo di ore di lavoro straordinario che l’azienda può esigere dal singolo lavoratore:

  • Da 48 a 52 ore annuali per ciascun lavoratore non turnista;
  • Da 40 a 44 ore annuali per ciascun lavoratore turnista.

PERIODO DI COMPORTO PER LAVORATORI DISABILI

Dal 4 giugno 2026 è previsto, in base all’anzianità di servizio maturata, il prolungamento del periodo di comporto per i lavoratori con disabilità certificata (D.lgs. n. 62/2024, L. n. 104/1992, L. n. 68/1999).

Il comporto, pertanto, verrà esteso di:

  • 1 mese per i lavoratori con anzianità fino a 3 anni;
  • 1 e mezzo per i lavoratori con anzianità superiore a 3 anni e fino a 6 anni;
  • 2 mesi per i lavoratori con anzianità superiore ai 6 anni.

In termini economici, per tali periodi verrà riconosciuta un’integrazione a carico azienda fino al 50% della normale retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato.

Prima di procedere con l’estensione del periodo di comporto, il datore di lavoro deve informare il lavoratore.

ASPETTATIVA NON RETRIBUITA

Il lavoratore che supera il periodo di comporto ha diritto ad usufruire di un periodo di aspettativa pari a 6 mesi (precedentemente 4 mesi). In tale periodo non decorrerà anzianità e non verrà riconosciuta retribuzione.

Qualora, a causa di malattia grave e continuativa, l’assenza dovesse protrarsi nel tempo, il lavoratore potrà usufruire, fino a guarigione clinica che consenta lo svolgimento delle precedenti mansioni, di un ulteriore periodo di aspettativa per una durata massima di 30 mesi continuativi.

LAVORATORI CON MALATTIE ONCOLOGICHE, INVALIDANTI E CRONICHE

Con il recepimento della Legge n. 106/2025, i lavoratori affetti da malattie oncologiche, croniche e/o invalidanti, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74% hanno diritto, se richiesto e previa prescrizione del medico competente a:

  • Ulteriori 10 ore annue di permessi per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche e cure mediche frequenti. Per tali permessi è riconosciuta un’integrazione della retribuzione a carico azienda fino al raggiungimento della normale retribuzione.

Tali permessi sono riconosciuti anche ai lavoratori che abbiano un figlio minorenne affetto dalle medesime malattie sopra citate.

  • Un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi. In questo periodo, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto ma non alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il periodo di congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Inoltre, alla ripresa dell’attività lavorativa, il lavoratore avrà accesso prioritario, qualora la mansione svolta e l’organizzazione del lavoro lo consentano, alla modalità di lavoro agile.

PERMESSI PER MALATTIA DEI FIGLI

Dal 1° gennaio 2027 viene riconosciuta al genitore, anche adottivo o affidatario, un’indennità a carico azienda pari al 50% della normale retribuzione per un massimo di 3 giorni all’anno in caso di eventi di malattia relativi ai figli di età non superiore a 4 anni.

Dal 1° gennaio 2028 l’indennità sarà elevata all’80%.

Il lavoratore che intende usufruire di tali permessi deve avvertire il datore di lavoro prima dell’inizio della prestazione lavorativa e comunque entro due ore in caso di giustificato impedimento.

Entro 2 giorni lavorativi dall’inizio dell’assenza, il lavoratore dovrà fornire al datore di lavoro il protocollo del certificato medico.

FORMAZIONE

Le attuali 24 ore di formazione pro capite nell’arco di ogni triennio vengono incrementate di un numero massimo di 4 ore per:

  • I lavoratori al rientro da un’assenza continuativa pari o superiore a 6 mesi per malattia, infortunio, congedo straordinario, CIGS e contratti di solidarietà;
  • I lavoratori al rientro da un’assenza continuativa pari o superiore a 5 mesi per congedo di maternità, paternità o parentale.

Per agevolare l’organizzazione aziendale e garantire il diritto alla formazione continua, le Parti stabiliscono una deroga al termine del triennio in corso, prevedendo che, qualora le ore di formazione non siano svolte entro il 31 dicembre 2028, le stesse possano essere pianificate entro il 30 giugno 2029. Alla scadenza di quest’ultimo termine, le ore di formazione non erogate decadranno.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO – CAUSALI

Le Parti introducono le causali necessarie per stipulare, prorogare o rinnovare i contratti a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi e non eccedenti i 24 mesi.

Le causali sono le seguenti:

  • Assunzione di lavoratori che abbiano compiuto i 50 anni di età;
  • Assunzione di lavoratori che non abbiano compiuto i 24 anni di età;
  • Assunzione di lavoratori percettori di indennità di mobilità o di un altro trattamento di disoccupazione;
  • Contratti stipulati per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto;
  • Assunzione di lavoratori da impiegare nei periodi interessati dallo svolgimento di mostre e fiere, compresi tra 15 giorni precedenti e 15 giorni successivi all’evento;
  • Assunzione di lavoratori da impiegare nell’esecuzione di specifiche commesse, ordini o incarichi la cui realizzazione presenti un carattere temporaneo;
  • Ulteriori casi previsti dalla contrattazione aziendale, sole se quest’ultima risulta essere sottoscritta alla data del rinnovo.

Tali requisiti devono sussistere al momento della decorrenza dell’assunzione, della proroga o del rinnovo sottoscritto tra le parti.

A decorrere dal 1° gennaio 2027, l’utilizzo delle causali sopra elencate è subordinato all’applicazione della clausola di salvaguardia. Pertanto, almeno il 20% dei contratti a tempo determinato cessati nell’anno civile precedente all’assunzione deve essere trasformato a tempo indeterminato. Sono esclusi dal computo i contratti a tempo determinato stipulati per ragioni sostitutive e quelli cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni, risoluzione consensuale, licenziamento per giusta causa o per sopravvenuto diritto al godimento di qualsiasi prestazione pensionistica.

Nel caso in cui la clausola di stabilizzazione non venga rispettata è possibile ricorrere alle causali previste dal D.lgs. n. 81/2015.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO – LIMITI QUANTITATIVI

Il datore di lavoro può procedere all’assunzione, proroga o rinnovo di:

  • 3 contratti a termine per le aziende che occupano fino a 5 lavoratori a tempo indeterminato;
  • 6 contratti a termine per le aziende che occupano da 6 a 18 lavoratori a tempo indeterminato.

Tra i lavoratori a tempo indeterminato sono ricompresi anche gli apprendisti e non è prevista un proporzionamento in base all’effettivo orario di lavoro per i lavoratori part time che, dunque, verranno computati come unità intere.

Il numero di lavoratori a tempo indeterminato si riferisce ai lavoratori effettivamente in forza al momento della decorrenza dell’assunzione, della proroga o del rinnovo sottoscritto dalle parti.

CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE

Dal 1° giugno 2026 i lavoratori che abbiano svolto, presso la stessa azienda e con mansioni di pari livello e categoria legale, missioni nell’ambito di contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato per una durata complessiva superiore a 48 mesi (anche non consecutivi), hanno diritto ad essere assunti a tempo indeterminato alle dipendenze dell’impresa utilizzatrice.

A tal fine, non vengono considerati i periodi di missione svolti fino al 31 maggio 2026.

QUOTA ASSOCIATIVA STRAORDINARIA

È prevista una quota associativa straordinaria pari a 30,00 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per i lavoratori non iscritti al sindacato.

Le aziende distribuiranno l’apposito modulo nel mese di settembre di ciascun anno. Il lavoratore dovrà riconsegnarlo entro il 30 novembre e la trattenuta avverrà sulla retribuzione relativa al mese di dicembre di ciascun anno.

 

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