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Fringe benefit auto, novità con effetto retroattivo | info n. 31/2026

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Il D. Lgs. n. 148/2026 (c.d. Decreto Omnibus) interviene in materia di determinazione del fringe benefit auto ad uso promiscuo modificando ulteriormente la disciplina.

Le novità hanno effetto retroattivo e impattano sull’intero periodo di imposta 2026, comportando, pertanto, la necessità di effettuare le necessarie operazioni di conguaglio.

Di seguito, si riportano le nuove casistiche previste dalla normativa fornendo un raccordo con la disciplina precedentemente prevista.

OPZIONE 1

Requisiti:

  1. Ordine (o noleggio) del veicolo da parte del datore di lavoro a partire dal 1° gennaio 2025;
  2. Immatricolazione del veicolo a partire dal 1° gennaio 2025;
  3. Stipula del contratto di assegnazione al dipendente a partire dal 1° gennaio 2025;

Disciplina:

Si applica la disciplina normativa più recente ed introdotta con la Legge di Bilancio 2025 che prevede il calcolo dell’importo in via forfettaria applicando alla percorrenza convenzionale annua di 15.000 km i seguenti coefficienti differenziati per tipologia di alimentazione del mezzo di trasporto.

Di seguito, la tabella con le percentuali da applicare:

OPZIONE 2 – clausola di salvaguardia

Requisiti:

  1. Ordine (o noleggio) del veicolo da parte del datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024;
  2. Immatricolazione del veicolo entro il 31 dicembre 2025;
  3. Stipula del contratto di assegnazione al dipendente entro il 31 dicembre 2025;

N.B. In precedenza l’applicazione della clausola di salvaguardia era limitata ai mezzi concessi in uso entro il 30 giugno 2025.

Disciplina: in presenza di questi requisiti, il calcolo del valore del fringe benefit avviene applicando le regole che si basano sui valori di emissione di CO2 del veicolo.

Di seguito, la tabella con le percentuali da applicare:

  • RIASSEGNAZIONE DI VEICOLI

Nel caso di riassegnazione di un veicolo il cui valore del fringe benefit era stato calcolato con le regole previste dall’opzione 2, sarà possibile continuare ad applicare la clausola di salvaguardia anche nei confronti del dipendente nuovo assegnatario del mezzo.

  • ULTERIORI NOVITÀ (valide per tutte le opzioni sopra citate)

A) Maggiorazione +50% (anzianità)

A partire dal 1° gennaio dell’anno successivo al quinto anno dalla prima immatricolazione, il valore del fringe benefit auto viene maggiorato del 50% indipendentemente dal regime normativo applicato per il calcolo del valore del fringe benefit.

N.B. la maggiorazione si calcola partendo dal valore del fringe benefit già determinato.

B) Maggiorazione +5% (optional)

Viene introdotta una maggiorazione forfettaria del 5% del valore del fringe benefit nei casi in cui il veicolo assegnato in uso promiscuo sia stato dotato di accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non direttamente acquistati dal lavoratore.

Si ricorda che le tabelle ACI includono unicamente le dotazioni di serie previste dal costruttore per il determinato modello e allestimento preso a riferimento.

Per individuare le differenti dotazioni aggiuntive rispetto a quelle di serie rimandiamo alla verifica delle fatture relative all’acquisto (o noleggio) del veicolo.

Inoltre, la norma dispone che le eventuali somme trattenute al dipendente in relazione alla concessione del veicolo anche per accessori e allestimenti siano integralmente dedotte dal valore convenzionale del fringe benefit.

Pertanto, alla luce di quanto esposto nel punto B), assume rilevante importanza la presenza di una policy aziendale che disciplini l’assegnazione e la gestione delle auto aziendali.

 

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