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Invio telematico corrispettivi | info n. 29/2019

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Dal prossimo 1° luglio i dettaglianti con volume d’affari 2018 superiore a 400 mila euro saranno obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi, mentre dal 1° gennaio 2020 l’obbligo diventa generale per tutti i coloro che vendono al dettaglio.
Attenzione al volume d’affari. L’obbligo scatta dal 1 luglio per coloro che hanno un volume d’affari 2018 superiore a 400.000 euro, e si deve fare riferimento al volume d’affari complessivo anche se riferito ad attività non riconducibili a quelle soggette all’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale
In sostanza da quando si inizierà ad effettuare la “certificazione telematica” non dovrà essere emesso alcuno scontrino fiscale o ricevuta fiscale ma solamente un semplice documento commerciale al fine di provare l’operazione effettuata. I dati dei corrispettivi giornalieri dovranno essere memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro dodici giorni. I termini di liquidazione periodica IVA rimangono invariati.
Nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di invio telematico e quindi fino al 31/12/2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e fino al 30/6/2020 per gli altri soggetti, non si applicano le sanzioni previste per la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’IVA.
E’ previsto un contributo, sotto forma di credito di imposta, utilizzabile in compensazione ma imponibile sia ai fini dei redditi che ai fini IRAP, pari al 50% (fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto dello strumento e di euro 50 in caso di suo adattamento) per chi acquista o adatta il registratore di cassa al fine di poter effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.
Naturalmente rimane sempre valida la possibilità di emettere fattura elettronica in sostituzione allo scontrino fiscale.

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