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Riliquidazione delle imposte sul TFR | info n. 30/2019 | Novità 2021

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Capita spesso che i dipendenti che hanno cambiato posto di lavoro ricevano dall’Agenzia delle Entrate, qualche anno dopo la cessazione del rapporto, la richiesta del saldo IRPEF sulle somme percepite a titolo di trattamento di fine rapporto o ad esse assimilate.

Queste richieste sono colte come fulmini a ciel sereno a cui consegue spesso il pensiero di un errore di tassazione commesso dal datore di lavoro.

In realtà si tratta di un sistema di tassazione ormai consolidato che prevede l’obbligo per il datore di lavoro di applicare una trattenuta fiscale “provvisoria” – chiamata tecnicamente in acconto – che successivamente viene ricalcolata dall’Agenzia per renderla definitiva.

La riliquidazione dell’imposta deve avvenire entro il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta ma, a causa della pandemia da Covid-19, i termini slittano di un anno. 

Ecco perché in quest’ultimo periodo molti contribuenti stanno ricevendo gli avvisi di riliquidazione del TFR percepito nel 2017. Avvisi che non sono tardivi per effetto della sospensione di cui sopra.

Riteniamo quindi utile divulgare queste informazioni per creare un’adeguata cultura fiscale.

La tassazione operata dal sostituto d’imposta

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell’articolo 2120 del Codice Civile, a corrispondere al lavoratore subordinato il trattamento di fine rapporto.

Il termine per l’erogazione del TFR coincide con la normale scadenza del pagamento delle retribuzioni. In particolare:

  • è dovuto nel mese di cessazione se il rapporto si interrompe entro il 15 del mese,
  • è dovuto nel mese successivo alla cessazione se il rapporto si interrompe dal 16 del mese.

In qualità di sostituto d’imposta, il datore di lavoro determina le ritenute da operare sulla parte imponibile del TFR (nonché su acconti ed anticipazioni) e delle altre indennità e somme secondo i criteri previsti negli articoli 17 e 19 del TUIR (DPR n. 917/1986), pertanto applicando la c.d. tassazione separata.

Tale tassazione, come già anticipato, è operata a titolo provvisorio.

La riliquidazione da parte dell’agenzia delle entrate

L’articolo 19, comma 1, ultimo periodo del DPR n. 917/1986 (TUIR) prevede che:

“Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l’imposta in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti”.

Con la Circolare n. 29/E del 20 marzo 2001 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “… la tassazione del TFR e delle altre indennità e somme maturate a decorrere dal 1° gennaio 2001 ha, comunque carattere provvisorio, atteso che, secondo quanto stabilito dal terzo periodo del comma 1 del nuovo articolo 17 del TUIR [n.d.r. ora articolo 19], l’imposta relativa sarà successivamente riliquidata da parte degli uffici finanziari sulla base dell’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti ….”

Gli uffici finanziari, ai sensi dell’articolo 17, comma 3 del TUIR, sono altresì tenuti a verificare se per il contribuente è più favorevole far concorrere i redditi stessi (TFR ed eventuale indennità sostitutiva) alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti (confronto tra tassazione separata e tassazione ordinaria).

In sintesi tutto quanto sopra esposto significa che la tassazione effettuata dal sostituto d’imposta ha carattere provvisorio.

Gli uffici finanziari provvedono alla tassazione definitiva delle somme con particolare riferimento a quelle maturate a decorrere dal 1° gennaio 2001. Al fine di rendere possibile tale riliquidazione, i datori di lavoro sono tenuti a fornire all’Agenzia delle Entrate i dati relativi al TFR e alle altre indennità e somme maturate entro il 31 dicembre 2000 separatamente da quelle maturate a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Termini di effettuazione della riliquidazione

L’Amministrazione finanziaria è tenuta ad effettuare la riliquidazione entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta,

Esempio

Si ipotizzi la cessazione di un rapporto di lavoro subordinato avvenuta in data 16 maggio 2018. Il datore di lavoro ha:

  • corrisposto il TFR ed effettuato le relative ritenute IRPEF nel mese di giugno 2018;
  • ha certificato tale corresponsione al dipendente nel modello CU 2019 (attestazione dei redditi corrisposti nel corso dell’anno 2018);
  • ha comunicato tramite il modello 770/2019, presentato nell’anno 2019, all’Amministrazione finanziaria i dati fiscali relativi al TFR corrisposto nell’anno 2018.

In tal caso l’Amministrazione finanziaria deve provvedere alla riliquidazione delle somme entro il terzo anno successivo alla presentazione del modello 770/2019 pertanto entro il 31 dicembre 2022.

A causa della pandemia da Covid-19, il Decreto Rilancio – D. L. 34/2020 – all’art 157 ha disposto la sospensione della notifica dei principali atti impositivi fino al 31 dicembre 2020, rinviandola all’anno successivo.

Modalità di riliquidazione

In base quanto previsto dalla Circolare n. 29/E del 2001, la riliquidazione si applica:

  • al trattamento di fine rapporto maturato dal 1° gennaio 2001 fino alla data della cessazione del rapporto di lavoro, comprensivo delle relative anticipazioni già erogate;
  • alle altre indennità e somme connesse o meno alla cessazione del rapporto di lavoro, ma commisurate alla durata del rapporto, maturate dal 1° gennaio 2001 fino alla data di cessazione del rapporto, comprensive delle relative anticipazioni già erogate;
  • alle altre indennità e somme non commisurate alla durata del rapporto (quale, ad esempio, l’incentivo all’esodo e l’indennità sostitutiva di preavviso), nella stessa proporzione del TFR da riliquidare.

Come già detto più sopra, l’Agenzia delle Entrate provvede a riliquidare l’imposta in base all’aliquota media di tassazione del contribuente dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione del trattamento di fine rapporto.

In particolare, la predetta aliquota media viene determinata effettuando il rapporto tra la somma delle imposte calcolate con riguardo al reddito complessivo del contribuente, al netto degli oneri deducibili e senza considerare i crediti d’imposta, di ciascuno dei cinque anni precedenti e la somma dei redditi stessi considerati.

Evidentemente, l’aliquota media calcolata dall’Amministrazione finanziaria, tenendo conto dell’effettiva capacità reddituale del contribuente, può essere “sensibilmente” superiore a quella calcolata dal sostituto d’imposta che nella determinazione della stessa è tenuto a considerare una capacità reddituale (reddito di riferimento) individuata (e pertanto anche limitata) sulla base del TFR maturato.

Infine, ai sensi dell’articolo 17, comma 3 del TUIR, gli uffici finanziari, in sede di riliquidazione, verificano se per il contribuente è più favorevole far concorrere il TFR e le altre indennità e somme eventualmente percepite alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti.

Posto quanto sopra, preme evidenziare che la tassazione del TFR e delle altre indennità e somme, viene effettuata dal sostituto d’imposta applicando un’ aliquota media determinata effettuando il rapporto tra:

  • il reddito di riferimento (determinato sulla base del TFR complessivamente maturato) e
  • l’imposta calcolata sul reddito di riferimento applicando aliquote e scaglioni in vigore al momento in cui sorge il diritto alla percezione del TFR.

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