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Auto aziendali in uso promiscuo, novità 2021 | info n. 8/2021

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Da luglio dell’anno scorso è cambiata la disciplina della determinazione del fringe benefit delle auto aziendali assegnate ai dipendenti o collaboratori in uso promiscuo.

Eravamo abituati a gestire il fringe benefit avvalendoci semplicemente delle tabelle Aci in base alla tipologia del mezzo assegnato.

Oggi invece possiamo avere 3 diverse situazioni in base alla data di immatricolazione del mezzo e di sottoscrizione del contratto di assegnazione del mezzo al lavoratore.

Lo spartiacque è fissato con riferimento alla data del 1° luglio 2020.

Queste le ipotesi possibili:

1. Auto immatricolata e assegnata entro il 30/6/2020 vecchia normativa

Nulla cambia rispetto al passato: se l’immatricolazione del mezzo e l’assegnazione sono avvenute prima del 1° luglio 2020, è confermata la determinazione della somma da trattare come fringe benefits nel 30% dell’ammontare corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km, calcolata sulla base del costo chilometrico ACI.

2. Auto immatricolata e assegnata dal 1/7/2020 nuova normativa

In presenza di mezzo con immatricolazione e assegnazione successiva al 30 giugno, il fringe benefit va quantificato, fermo restando una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km e il costo chilometrico ACI, applicando delle percentuali che variano a seconda dei livelli di emissione di anidride carbonica del mezzo, al netto dell’eventuale ammontare trattenuto al dipendente.

In questo caso quindi la determinazione dell’importo di fringe benefits è legata alla classe di inquinamento del veicolo.

Questa la tabella valida per il 2021:

Apposite tabelle già predisposte e facilmente reperibili consentono di identificare il valore del fringe benefit senza doverlo calcolare.

 3. Auto immatricolata entro il 30/6/2020 e assegnata dal 1/7/2020 nuova normativa

La norma di legge non è chiarissima e l’Agenzia delle Entrate non ha ancora diramato le istruzioni operative. Nelle more, la dottrina ha fornito dei suggerimenti operativi che vi proponiamo.

La norma ci dice che non è ammesso quantificare il valore del fringe benefit in base al valore forfettario secondo quanto indicato nell’articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR e cioè 15.000 chilometri calcolati al valore reperito nella tabella Aci di riferimento in base al mezzo assegnato.

Il benefit si deve invece valorizzare con i seguenti 2 passaggi:

  1. Determinazione del valore normale per l’uso privato dell’auto.

Per valore normale si intende il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per beni della stessa specie nel tempo e nel luogo in cui sono acquistati.

  1. Il valore determinato in base al punto 1, va suddiviso tra la parte attinente la prestazione lavorativa e la parte attinente l’uso privato.

Tale ripartizione va eseguita in base a dati oggettivi. Significa che il datore di lavoro deve acquisire il dato del chilometraggio percorso per uso privato dal lavoratore assegnatario, detrarlo dal chilometraggio complessivo e, proporzionalmente, determinare il valore da trattare come fringe benefit.

È del tutto evidente l’appesantimento gestionale e l’aumento dei costi per entrambe le parti.

Interessi contrapposti

Nelle ipotesi 2 e 3, gli interessi del lavoratore e del datore di lavoro divergono.

Infatti, da un lato, all’azienda conviene concedere l’auto in benefit se non comporta costi rilevanti in termini di acquisto e gestione.

Dall’altro lato, in termini di fringe benefit, il lavoratore ha interesse a ottenere dall’azienda un’auto che costa molto come accade di norma per le auto più ecologiche (elettriche e ibride) o comunque auto nuove in modo da non incappare nel caso di cui al punto 3.

Deducibilità per l’impresa

Per il datore di lavoro, le spese e gli altri componenti negativi relativi agli autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti sono deducibili in misura pari al 70% del loro ammontare.

Tuttavia, va segnalato che la deduzione del 70% dei costi è subordinata alla circostanza che l’utilizzo promiscuo dell’autovettura da parte del dipendente o collaboratore avvenga per la maggior parte del periodo d’imposta e quindi per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d’imposta (almeno 184 giorni).

Ai fini del computo del numero dei giorni di utilizzo, non è necessario che l’uso promiscuo sia avvenuto in modo continuativo o che il veicolo sia stato utilizzato da un solo lavoratore.

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