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CCNL Gomma e Plastica | info n. 7/2021

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Con l’ipotesi di accordo 16 settembre 2020, le Parti firmatarie hanno rinnovato il c.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende industriali della gomma, cavi elettrici ed affini e delle materie plastiche.

L’ipotesi di accordo decorre dal 1° luglio 2019 e scadrà il 31 dicembre 2022 ma al momento è ancora in attesa di approvazione definitiva.

  • Decorrenza dell’accordo

Per il periodo 1° luglio 2019-31 dicembre 2020 le Parti stabiliscono di confermare tutte le disposizioni economiche e normative del c.c.n.l. 10 dicembre 2015. Fatte salve le diverse decorrenze eventualmente previste, le Parti stabiliscono che le nuove disposizioni nonché le modifiche apportate ai singoli istituti contrattuali dall’intesa decorrono dal 1° gennaio 2021.

  • Minimi tabellari

L’accordo introduce la definizione del trattamento economico minimo (TEM) e del trattamento economico complessivo (TEC). Il trattamento economico minimo (TEM) è costituito dai minimi retributivi per il periodo di vigenza contrattuale.

Per effetto degli aumenti fissati con decorrenza gennaio 2021 e gennaio 2022, i nuovi importi del trattamento economico minimo sono i seguenti:

Nel trattamento economico complessivo (TEC) sono ricomprese le voci di seguito indicate: trattamento economico minimo (TEM); scatti di anzianità; indennità sostitutiva del premio di risultato; maggiorazioni e altre voci/indennità contrattuali; contribuzione al Fondo di previdenza complementare e contribuzione al Fondo di assistenza sanitaria.

  • Premio di risultato

L’accordo stabilisce che le aziende fino a 100 dipendenti che non abbiano realizzato in passato la contrattazione del premio di produzione (o del premio di risultato), devono corrispondere – in sostituzione del premio di risultato – l’indennità sostitutiva stabilita in cifra fissa dal c.c.n.l.:

L’indennità sostitutiva del premio di risultato sarà inoltre erogata in tutte le realtà aziendali che, nei tre anni precedenti, non abbiano realizzato o applicato la contrattazione del premio di risultato. Le Parti precisano che, in fase di prima applicazione questa ultima disposizione decorrerà dal 1° gennaio 2022, pertanto, ai fini del calcolo dei 36 mesi precedenti, si prenderà a riferimento un periodo successivo alla data del 1° gennaio 2019.

  • Classificazione del personale

L’accordo specifica che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i lavoratori addetti alla conduzione di macchine di produzione o all’esecuzione di operazioni di montaggio ed assemblaggio di prodotti (inquadrati nel livello I) vengono inquadrati al livello H dopo il superamento del periodo di prova.

Inoltre, si stabilisce che entro 6 mesi dalla sottoscrizione del c.c.n.l. sarà costituita la Commissione Paritetica Nazionale per la revisione del sistema di classificazione che durante la vigenza del contratto collettivo lavorerà ad una ipotesi di revisione dell’attuale sistema classificatorio.

  • Orario di lavoro – Turnisti

Per le lavorazioni a ciclo continuo e quelle continuativamente programmate su base annua per 17 o più turni settimanali, l’orario settimanale può essere realizzato anche attraverso turni plurisettimanali con riposi compensativi.

Nei casi di attività lavorativa continuativamente programmata per 17 o più turni settimanali, l’orario annuo è pari al seguente numero di giornate lavorative:

  • Malattia

Superato il periodo di conservazione del posto per un continuativo grave evento morboso il lavoratore ha diritto, previa richiesta scritta da presentarsi entro il suddetto limite, ad un periodo di aspettativa non retribuita (senza decorrenza dell’anzianità di servizio) fino a 10 mesi.

L’aspettativa non sarà computata né ai fini del calcolo del periodo di comporto né dell’arco temporale di 36 mesi cui si intendono riferiti i periodi di conservazione del posto in caso di pluralità di assenze.

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