Informative

Green pass – procedure | info n. 50/2021

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Alla luce del testo definito pubblicato in Gazzetta è indispensabile adottare adeguate procedure gestionali interne da formalizzare entro il 15 ottobre al fine di adeguarsi alla normativa, evitare sanzioni e tutelare al meglio la salute del personale presente sul luogo di lavoro.

Siamo al vostro fianco per assistervi nella stesura del regolamento e nell’adozione delle idonee misure organizzative, già trattate nella nostra info n. 49, che integriamo con alcune precisazioni.

Attività di controllo

L’incaricato del controllo eseguirà le verifiche:

  • utilizzando l’APP <<VerificaC19>>,
  • leggendo il QRcode riportato sul green pass,
  • richiedendo il documento di identità nel caso insorgano fondati sospetti circa la corrispondenza tra l’intestatario del green pass e il soggetto che lo possiede.
  • È fatto divieto di raccogliere (e quindi anche conservare) i dati dell’intestatario del green pass o copie del green pass.

Tale divieto fonda le sue radici nel DPCM che regola le modalità di verifica del green pass in ristoranti al chiuso, palestre, ecc. e non tiene conto della particolare situazione in cui versa il datore di lavoro che già detiene vari documenti con dati particolari (leggasi dati sensibili).

Confidiamo che il Garante della Privacy si esprima al più presto consentendo una gestione più adeguata alla condizione aziendale agevolando così il gravoso compito.

Tuttavia ribadiamo che al momento è vietata la conservazione dei green pass, è dunque necessario che il controllo avvenga su esibizione da parte del lavoratore

Conseguenze mancanza green pass

Il lavoratore con green pass irregolare o sprovvisto del certificato, non può accedere ai locali aziendali, deve essere formalmente sospeso.

L’assenza del dipendente sprovvisto di green pass è definita dalla norma come “ingiustificata” ma non consente l’applicazione di sanzioni disciplinari. Pertanto, riteniamo che la sospensione dal servizio non debba essere preceduta o accompagnata da una lettera di contestazione disciplinare essendo sufficiente una semplice comunicazione.

Non è ammesso il licenziamento e l’assenza non sarà retribuita.

Ha diritto alla conservazione del posto e sarà riammesso in sevizio in qualsiasi momento, previa esibizione del green pass.

I lavoratori che, in violazione della norma, accedano ai luoghi di lavoro senza possedere il green pass saranno sanzionabili disciplinarmente dal datore di lavoro oltre che passibili di sanzione da € 600,00 ad € 1.500,00.

Molti datori di lavoro stanno ricevendo sollecitazioni da parte del personale affinchè si accollino il costo del tampone. Confermiamo che si tratta di una libera scelta in quanto la norma prevede che il costo dei tamponi sia a carico del lavoratore.

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