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Ammortizzatori sociali, licenziamenti e indennità per quarantena | info n. 51/2021

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Tra le varie misure introdotte dal Decreto fiscale, spiccano lo sblocco dei licenziamenti e il rinnovo degli ammortizzatori sociali emergenziali. Il decreto è entrato in vigore il 22 ottobre 2021.

In sintesi, evidenziamo le novità di interesse dei datori di lavoro.

Ammortizzatori sociali: proroga dei trattamenti di integrazione salariale

  1. FIS e CASSA IN DEROGA

Per i datori di lavoro che operano in settori non industriali, è prorogata la facoltà di ricorrere all’assegno ordinario di integrazione salariale (Fis) o alla cassa integrazione in deroga.

Sono concesse ulteriore 13 settimane da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, qualora la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa sia imputabile alla pandemia da Covid-19.

Le ore di sospensione non saranno gravate da contributo aggiuntivo

Le ulteriori settimane sono concesse solo ai datori di lavoro ai quali sia già stato interamente autorizzato ed utilizzato il periodo di 28 settimane previsto dal DL 41/2021 (Decreto Sostegni).

I beneficiari sono i lavoratori in forza alla data del 22 ottobre 2021.

  1. INDUSTRIA TESSILE, CONFEZIONE ABBIGLIAMENTO, LAVORAZIONE PELLE

Sono concesse ulteriori 13 settimane a questi particolari settori industriali maggiormente colpiti dalla pandemia.

Il periodo di riferimento è compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021.

Il ricorso alla cassa senza contributo aggiuntivo è ammesso solo se la sospensione o riduzione è imputabile alla pandemia da Covid-19.

Al contrario di quanto previsto per FIS e CIGD, la nuova CIGO sarà concessa anche ai datori di lavoro che non abbiano utilizzato interamente le 17 settimane previste dal Decreto Sostegni-bis.

I beneficiari sono i lavoratori in forza alla data del 22 ottobre 2021.

  • DIVIETO DI LICENZIAMENTO durante il periodo di utilizzo dell’AMMORTIZZATORE SOCIALE

Durante tutto il periodo di utilizzo di uno degli ammortizzatori sopra descritti, è precluso al datore di lavoro attuare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

Indennità per quarantena Covid (malattia) e per i lavoratori fragili (ricovero ospedaliero)

Fino al 31 dicembre 2021 il Decreto Fiscale reintroduce, a favore dei lavoratori dipendenti, i congedi parentali per i figli affetti da Covid-19, in DAD o in quarantena.

I congedi in parola possono essere fruiti in forma giornaliera o oraria e danno diritto a un’indennità, a carico INPS, pari al 50% della retribuzione; la normativa prevede anche la coperta previdenziale con contribuzione figurativa a favore di genitori lavoratori dipendenti di:

  • figli conviventi minori di anni 14;
  • figli con disabilità in situazione di gravità, anche non conviventi e senza limite di età.

Le richieste verranno accettate fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Sempre in continuità con i decreti precedenti si prevede, per i lavoratori dipendenti con figli da 14 a 16 anni, nelle medesime situazioni sopracitate, la possibilità di astenersi dal lavoro senza diritto alla retribuzione e senza contribuzione figurativa, ma con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Viene inoltre previsto per il periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 un rimborso forfettario ai datori di lavoro del settore privato (con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell’Inps, esclusi i datori di lavoro domestico, degli oneri sostenuti per ogni lavoratore non avente diritto alla copertura INPS per la malattia, per il quale la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità di lavoro agile.

Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Il Decreto fiscale, modificando il D. Lgs. n. 81/2008 (Testo unico per la sicurezza sul lavoro) pone l’attenzione sulla prevenzione degli infortuni introducendo misure di miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le nuove misure in vigore prevedono un inasprimento delle sanzioni alle aziende che non rispettano e non fanno rispettare le disposizioni contenute nel citato Testo Unico ed un significativo rafforzamento del sistema dei controlli.

In particolare:

  • Si abbassa al 10% la soglia di lavoratori irregolari oltre la quale l’Ispettorato del Lavoro adotta il provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa.
  • Il provvedimento di sospensione potrà essere adottato in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza (allegato 1 D. Lgs. n. 81/2008), senza attendere che venga commessa l’eventuale recidiva.

Per tutto il periodo di sospensione può essere fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro adotta i provvedimenti di sospensione nell’immediatezza degli accertamenti, ma anche su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale. La sospensione può essere disposta anche dalle Aziende sanitarie locali.

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