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Collocamento obbligatorio | info n. 5/2024

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Scade il 31 gennaio 2024 il termine per la trasmissione del prospetto informativo disabili da parte dei datori di lavoro aventi una forza occupazionale superiore ai 14 dipendenti.

La Legge 68/99 che regolamenta l’inserimento obbligatorio di persone con disabilità nelle imprese, prevede i seguenti obblighi occupazionali:

L’obbligo dell’assunzione emerge al superamento delle soglie indicate.

Entro 60 giorni dall’assunzione che ha determinato il raggiungimento di un certo scaglione occupazionale, il datore di lavoro è tenuto ad inserire in organico un lavoratore portatore di disabilità. Ogni ritardo è soggetto a sanzione.

In caso di difficoltà o impossibilità di assunzione diretta di lavoratori disabili, oltre a poter chiedere l’esonero parziale (a titolo oneroso), il datore di lavoro privato per adempiere all’obbligo di legge può affidare una commessa di lavoro, relativa a forniture di beni o servizi, a cooperative sociali di tipo B (cooperative che svolgono attività produttive e di servizio dedicate all’integrazione lavorativa di persone con disabilità).

Questa opportunità è data dalla Convenzione ex art.14 D. Lgs. 276/03 (Legge Biagi) recepita da diverse Province d’Italia come strumento complementare per l’ottemperanza.

L’ottemperanza dell’obbligo la si può raggiungere anche mediante stipula di un contratto di somministrazione per l’occupazione di un lavoratore disabile della durata minima di 12 mesi.

Oppure è possibile avvalersi della Convenzione ex art. 11 Legge 68/1999 – Convenzioni di integrazione lavorativa – con la quale, affiancati da un consorzio, si persegue l’assolvimento dell’obbligo attraverso un programma di inserimento mirato.

In estrema ratio si può ricorrere all’esonero parziale dall’obbligo di assunzione; è concesso solo se sussistono oggettive cause di impedimento all’impiego di lavoratori portatori di disabilità e solo previa presentazione di apposita domanda.

Sono confermati per l’anno 2024 gli importi del:

  • contributo esonerativo dovuto dal datore di lavoro per ciascuna unità non assunta.

Per ogni giorno di mancata occupazione di ogni lavoratore disabile, il datore di lavoro autorizzato all’esonero parziale è tenuto al pagamento di un contributo di 39,21 euro.

L’esonero annuale ammonta a circa 10.000 euro circa.

  • sanzioni per il ritardato invio del prospetto informativo.

Il ritardato invio del prospetto informativo annuale comporta per il datore di lavoro una sanzione amministrativa fissa di 702,43 euro, maggiorata di 34,02 euro per ogni giorno di ritardo.

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