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Fringe benefit per auto ad uso promiscuo | info n. 4/2024

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In data 22 dicembre 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Comunicato dell’Agenzia delle Entrate contenente le tabelle aggiornate dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli per il periodo di imposta 2024.

I dati elaborati dall’ACI sono di fondamentale importanza per determinare l’importo di fringe benefit relativo all’assegnazione di auto ad uso promiscuo a dipendenti, collaboratori ed amministratori.

Si ricorda che i valori individuati quali fringe benefit sono da assoggettare a contributi ed imposte.

Criteri per la determinazione del fringe benefit

Con la Legge di Bilancio 2020, sono state modificate le regole per la quantificazione del fringe benefit, infatti, ad oggi, per individuare il criterio di calcolo corretto, è necessario far riferimento a due aspetti:

  • data di immatricolazione del mezzo;
  • data di assegnazione dello stesso al dipendente/collaboratore.

Per le auto immatricolate e assegnate entro il 30 giugno 2020, vige la vecchia normativa. Pertanto, l’importo di fringe benefit si ottiene moltiplicando il costo chilometrico ACI per la percorrenza convenzionale annua di 15.000 km e applicando la percentuale del 30%.

Per le auto immatricolate e assegnate a partire dal 1° luglio 2020, fermo restando l’importo ottenuto dalla moltiplicazione del costo chilometrico ACI per la percorrenza convenzionale annua di 15.000 euro, si applica una diversa percentuale a seconda del livello di emissione di anidride carbonica del mezzo.

La quantificazione deve essere effettuata al netto dell’eventuale ammontare trattenuto al dipendente per l’utilizzo del veicolo.

Di seguito, la tabella con le percentuali applicabili:

Deducibilità del costo per l’impresa

Per il datore di lavoro, le spese e gli altri componenti negativi relativi agli autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti sono deducibili in misura pari al 70% del loro ammontare.

Tuttavia, va segnalato che la deduzione del 70% dei costi è subordinata al rispetto di determinate condizioni:

  • l’assegnazione del mezzo deve risultare da idonea documentazione (ad es. una clausola nel contratto di assunzione o un contratto di comodato)
  • l’autovettura deve essere assegnata per la maggior parte del periodo d’imposta e quindi per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d’imposta (almeno 184 giorni). Ai fini del computo del numero dei giorni di utilizzo, non è necessario che l’uso promiscuo sia avvenuto in modo continuativo o che il veicolo sia stato utilizzato da un solo lavoratore.

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