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Smart working, novità dal 1/9 | info n. 30/2022

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Il 19 agosto 2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 122/2022 di conversione del DL n. 73/2022 volta ad introdurre “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”.

Tra tali misure è prevista una modifica in materia di lavoro agile.

Dal 1° settembre 2022 si prevede che il datore di lavoro comunichi in via telematica al Ministero del Lavoratore i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro rese in smart working.

La comunicazione deve avvenire con le modalità individuate dal D.M n. 149/2022 del Ministero del Lavoro.

Da ciò ne consegue che non sarà più necessario allegare alla comunicazione l’accordo individuale stipulato con il singolo dipendente.

Infatti, il 31 agosto 2022 decade la disciplina semplificata dell’organizzazione del lavoro agile prevista per il periodo emergenziale e dal 1° settembre 2022 le aziende dovranno tornare a stipulare accordi individuali con i dipendenti per garantire loro la possibilità di usufruire dello smart working.

Diversi sono gli aspetti salienti da regolamentare con l’accordo individuale:

  • Durata dell’accordo;
  • Luoghi in cui è possibile/escluso lo svolgimento della prestazione lavorativa;
  • Modalità di esercizio del potere direttivo e le condotte che comportano sanzioni disciplinari;
  • Fornitura e utilizzo degli strumenti di lavoro;
  • Tempi di riposo e diritto alla disconnessione;
  • Modalità di controllo della prestazione lavorativa.

L’accordo individuale va conservato per un periodo pari a 5 anni dalla sottoscrizione.

Si ricorda, infine, che la mancata comunicazione secondo le modalità previste dal decreto del Ministero del Lavoro comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da €100 a €500 per ogni lavoratore interessato.

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