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Decreto famiglia | info n. 31/2022

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È stato pubblicato il 29 luglio 2022 in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. 105/2022, che introduce significative novità volte a dare attuazione alla Direttiva UE n. 2019/1158 ed a favorire la conciliazione tra attività lavorativa e vita familiare per genitori e prestatori di assistenza.

Tali novità sono in vigore dal 13 agosto 2022 e riguardano:

CONGEDO DI PATERNITA’ OBBLIGATORIO

Il congedo di paternità obbligatorio viene stabilizzato ed entra pienamente a regime. Viene confermata la durata di 10 giorni e l’indennità a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione.

Il congedo è fruibile anche in via non continuativa (non frazionabile ad ore) entro i 5 mesi successivi alla nascita del bambino o all’ingresso in famiglia del figlio adottivo. Tale disciplina vale anche in caso di parto prematuro o morte perinatale del figlio.

NOVITA’ La durata del congedo è elevata a 20 giorni nel caso di parto plurimo. Inoltre, potrà essere fruito anche nei 2 mesi precedenti la data parto o l’ingresso in famiglia del figlio adottivo.

Il padre lavoratore, per godere di tale diritto, dovrà presentare al proprio datore di lavoro una richiesta in forma scritta almeno 5 giorni prima dell’assenza.

Questa misura costituisce un diritto autonomo e distinto dal diritto della madre al congedo di maternità e si aggiunge al congedo di paternità alternativo.

È stato abolito il congedo padre facoltativo, che permetteva al padre di godere di un ulteriore giorno di congedo a fronte della rinuncia da parte della madre ad un giorno di congedo maternità obbligatorio.

CONGEDO PARENTALE

La durata del congedo parentale resta fissata in 6 mesi per ciascun genitore e in 10 mesi complessivi, elevati ad 11 mesi, qualora almeno 3 mesi siano fruiti dal padre.

NOVITA’  Il decreto in esame modifica la disciplina relativa ai periodi di congedo indennizzabili.

L’indennità a carico dell’INPS pari al 30% della retribuzione viene erogata fino al 12° anno di età del bambino per un periodo massimo di 9 mesi. Tale periodo si compone di 3 mesi riservati a ciascun genitore per un totale di 6 mesi e di ulteriori 3 mesi fruibili in modo alternativo da entrambi i genitori.

Per i mesi di congedo ulteriori al 9° e fruiti fino ai 12 anni di età del bambino, l’indennità pari al 30% a carico dell’INPS spetta solo ed unicamente se il genitore richiedente ha un reddito individuale inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione. In caso contrario, non sono indennizzati.

Tale disciplina è estesa anche al genitore solo o con affidamento esclusivo del figlio, a favore del quale viene estesa a 11 mesi la durata complessiva del diritto al congedo.

PERMESSI PER ASSISTENZA DISABILI

I permessi previsti per l’assistenza di un soggetto disabile restano fissati in 3 giorni al mese e sono indennizzati dall’INPS al 100% della retribuzione.

NOVITA’ Tra i soggetti beneficiari di tali permessi sono ricompresi la parte di un’unione civile e il convivente di fatto. Inoltre, il diritto di godere di tali permessi può essere riconosciuto a più soggetti tra quelli previsti dalla norma (art. 33 L. n. 104/1992) che potranno usufruirne in alternativa tra loro.

CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA DISABILI

Il congedo straordinario spetta al lavoratore convivente di un soggetto con disabilità accertata e può essere fruito in modo continuativo o frazionato per un periodo non superiore a 2 anni.

NOVITA’ Viene estesa la possibilità di beneficiare di tale congedo alla parte di un’unione civile e al convivente di fatto. Tale diritto spetta anche nel caso in cui la convivenza con il soggetto da assistere venga instaurata successivamente alla richiesta.

MODALITA’ DI LAVORO FLESSIBILI PER ASSISTENZA DISABILI

Per favorire ulteriormente la conciliazione tra lavoro e vita familiare per genitori e prestatori di assistenza viene riconosciuto loro il diritto di accesso a modalità di lavoro flessibile.

La parte di un’unione civile e il convivente di fatto vengono ricompresi nella platea di soggetti aventi priorità nella trasformazione del contratto di lavoro dipendente da tempo pieno a tempo parziale per assistere familiari con gravi patologie oncologiche o cronico-degenerative.

Inoltre, il datore di lavoro che applica la disciplina dello smart working dovrà riconoscere priorità alle richieste di accesso provenienti da:

  • Lavoratori disabili in situazioni di gravità accertata;
  • Lavoratori con figli fino a 12 anni e senza alcun limite di età nel caso di figli disabili;
  • Lavoratori che fruiscono di permessi per l’assistenza di una persona disabile;
  • Lavoratori caregivers.

I lavoratori che godono del diritto di accesso a modalità di lavoro flessibile non possono essere sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti o sottoposti ad altra misura che comporti effetti negativi per gli stessi.

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