Il bonus spetta anche ai genitori senza coniuge a carico, purché sussistano anche gli altri requisiti già previsti in precedenza
Vai alla newsImposta di bollo su fatture elettroniche | info 22/2024
Entro il 30/11/2024 bisogna versare l’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre 2023.
Se l’importo dovuto per il primo e il secondo trimestre, in somma non supera i 5.000 euro, può essere versato in unica soluzione entro il 30/11.
Riportiamo nuovamente le indicazioni per il versamento, la verifica e l’eventuale integrazione delle fatture soggette all’imposta di bollo:
- entro il 15 del mese successivo al trimestre di riferimento, nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” l’Agenzia predispone due elenchi contenenti rispettivamente le fatture con il bollo assolto (Elenco A non modificabile) e quelle per le quali il bollo è stato “integrato” dalla stessa Agenzia (Elenco B modificabile);
- quest’ultimo elenco potrà essere modificato (in modalità puntuale o massiva) dal contribuente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, per il primo/terzo/quarto trimestre; entro il 10/9 dell’anno di riferimento per le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate nel secondo trimestre;
- entro il 15 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento o 20/9 per le fatture emesse nel secondo trimestre, l’Agenzia comunica l’ammontare dell’imposta dovuta per le fatture transitate attraverso il Sistema di Interscambio nel trimestre, sulla base dei dati delle fatture elettroniche indicate nell’Elenco A e nell’Elenco B eventualmente modificato;
- in caso di omesso/insufficiente/ritardato pagamento dell’imposta di bollo rispetto a quanto risulta dovuto in base ai citati Elenchi, l’Agenzia trasmette al contribuente una comunicazione elettronica (e-mail pec);
- il destinatario della comunicazione entro 30 giorni può fornire chiarimenti o effettuare il pagamento in base ai dati contenuti nella comunicazione ricevuta.
Riportiamo anche i codici tributo da utilizzare per il versamento con mod. F24:
- 2521 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – 1° trimestre
- 2522 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – 2° trimestre
- 2523 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – 3° trimestre
- 2524 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – 4° trimestre
Nella tabella che segue riepiloghiamo le diverse fasi della procedura:
(*): Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.
(**): Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.