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Fatturazione elettronica, modalità per l’integrazione dell’imposta di bollo | info n. 17/2021

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L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del Direttore del 4/02/2021, ha definito le modalità operative finalizzate all’integrazione delle fatture elettroniche per le quali il cedente / fornitore non ha assolto correttamente l’imposta di bollo:

  • entro il 15 del mese successivo al trimestre di riferimento, l’Agenzia predispone due elenchi contenenti rispettivamente le fatture con il bollo assolto (Elenco A non modificabile) e quelle per le quali il bollo è stato “integrato” dalla stessa Agenzia (Elenco B modificabile);
  • quest’ultimo elenco potrà essere modificato (in modalità puntuale o massiva) dal contribuente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, per il primo/terzo/quarto trimestre; entro il 10/9 dell’anno di riferimento per le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate nel secondo trimestre;
  • entro il 15 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento o 20/9 per le fatture emesse nel secondo trimestre, l’Agenzia comunica nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” l’ammontare dell’imposta dovuta per le fatture transitate attraverso il Sistema di Interscambio nel trimestre, sulla base dei dati delle fatture elettroniche indicate nell’Elenco A e nell’Elenco B eventualmente modificato;
  • in caso di omesso/insufficiente/ritardato pagamento dell’imposta di bollo rispetto a quanto risulta dovuto in base ai citati Elenchi, l’Agenzia trasmette al contribuente una comunicazione elettronica (e-mail pec);
  • il destinatario della comunicazione entro 30 giorni può fornire chiarimenti o effettuare il pagamento in base ai dati contenuti nella comunicazione ricevuta.

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