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Lavoratori privi di contribuzione al 31/12/1995 | info n. 18/2021

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Con la presente ci preme richiamare l’attenzione sugli obblighi contributivi che il datore di lavoro assume in caso di avvio di rapporti di lavoro subordinato con soggetti privi di anzianità contributiva alla data del 1° gennaio 1996.

L’informazione è essenziale per quel personale che, all’atto dell’assunzione o successivamente, percepisce una retribuzione annua lorda di almeno 103.055,00 euro (massimale 2020).

Infatti, se il lavoratore è privo di anzianità contributiva di qualunque genere, soggiace obbligatoriamente al sistema contributivo di calcolo pensionistico e il datore di lavoro non è tenuto a versare i contributi sulla quota retributiva eccedente il massimale annuo sopra richiamato.

L’anzianità contributiva non si acquisisce solo attraverso rapporti di lavoro che hanno originato contribuzione ma anche attraverso il riscatto degli anni di laurea, l’accreditamento del servizio militare o con periodi di contribuzione estera non ancora noti in Italia (ma noti al lavoratore).

Nello specifico ricordiamo che la Circolare INPS n. 42 del 17 marzo 2009 considera acquisita l’anzianità contributiva nell’ipotesi di prestazione del servizio di leva antecedentemente il 1° gennaio 1996 anche in assenza di domanda di riscatto.

I pagamenti contributivi eccedenti il massimale costituiscono un inutile aggravio economico per il datore di lavoro e non sono utili al lavoratore poiché non formeranno base di calcolo per la liquidazione della pensione.

Pertanto, in caso di nuove assunzioni o di passaggi di categoria, di aumenti importanti di retribuzione o in caso di riconoscimento di premi o di retribuzioni variabili, è vivamente consigliabile acquisire, una dichiarazione di responsabilità con la quale il dipendente attesta la sua situazione contributiva alla data del 31 dicembre 1995.

Si allega fac-simile di dichiarazione di responsabilità.

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