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INAIL aggiornamento rischi | info n.2/2018

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Nel corso della storia aziendale è possibile che le attività dichiarate all’INAIL in fase di apertura delle posizioni assicurative subiscano delle variazioni, sia per modifica del ciclo produttivo sia per introduzione di macchinari, attrezzature o altro.

Riteniamo quindi utile richiamare la vostra attenzione affinché effettuiate una riflessione ed eventualmente anche una verifica per accertarvi che i rischi assicurati siano esattamente quelli presenti in azienda.

Per aiutarvi nel compito, segnaliamo che è importante porre l’attenzione su:

MAPPATURA RISCHI

  • personale assicurato. Rammentiamo che oltre al personale subordinato, devono essere assicurati tutti i soggetti che prestano attività lavorativa in azienda. A titolo esemplificativo e non esaustivo ricordiamo che devono essere assicurati i collaboratori coordinati e continuativi, i collaboratori familiari o coadiuvanti di artigiani e commercianti.
  • lavorazioni primarie e complementari. Oltre alla lavorazione principale è possibile assicurare ulteriori lavorazioni o attività complementari. Se esse sono svolte in modo sporadico e sono propedeutiche all’esecuzione dell’attività principale, esse non devono essere assicurate separatamente ma dichiarate nel rischio principale. Tipico esempio è il rischio CED (uso macchine elettriche o elettroniche tipo computer, fax, fotocopiatrice, ecc.) legato a personale amministrativo che utilizza l’autovettura per recarsi in banca una volta alla settimana. In tal caso il rischio ced copre anche il rischio connesso all’utilizzo dell’autovettura.
  • Ogni volta che si introduce attrezzatura nuova in azienda è opportuno accertarsi che il rischio sia adeguatamente assicurato all’INAIL. A titolo esemplificativo, la presenza di ascensori, montacarichi, attrezzatura per la movimentazione di merce, eccetera deve essere sempre dichiarata ed assicurata. In caso di adeguamenti anche strutturali è opportuno anche aggiornare l’attività dichiarata all’INAIL.

Lo Studio è a disposizione per le opportune verifiche.

COPERTURA ASSICURATIVA

A norma dell’art. 5, Legge n. 190/1985, il datore di lavoro deve assicurare contro il rischio di responsabilità civile verso terzi per fatti commessi nello svolgimento delle proprie mansioni:

  • i dipendenti che, a causa del tipo di mansioni svolte, sono particolarmente esposti a tale rischio;
  • tutti i dipendenti che, a prescindere dalle mansioni esercitate, hanno la qualifica di quadro.

I contratti collettivi di lavoro hanno recepito questo obbligo di legge. In mancanza di copertura assicurativa, il datore di lavoro deve sopportare integralmente i costi connessi al contenzioso o al risarcimento salvo non sia dimostrato il dolo del lavoratore.

RESPONSABILITA’ CIVILE PER INFORTUNI MORTALI O GRAVI

Nell’ipotesi nefasta di infortunio mortale o grave (che comporti prognosi lunga e conseguenze permanenti al lavoratore), in caso di dichiarata responsabilità penale del datore di lavoro per mancanze legate alla sicurezza del lavoro, l’INAIL si rivale sul datore di lavoro per ottenere il risarcimento delle somme riconosciute al lavoratore infortunato.

L’assicurazione RC è protesa anche alla tutela del datore di lavoro per queste evenienze.

DANNO DIFFERENZIALE

La nozione di danno differenziale è desumibile dal disposto dell’art. 10 del TU INAIL.

L’INAIL riconosce il risarcimento del danno subito dal lavoratore non nella sua interezza ma solo fino al massimale. Il lavoratore può ottenere l’eccedenza non risarcita dall’INAIL – danno differenziale – mediante un giudizio da instaurarsi in sede civile volto a ottenere l’integrale risarcimento per il danno permanente subito a seguito di infortunio sul lavoro.

A tal fine il datore di lavoro deve valutare l’opportunità di coprire tale rischio mediante apposita polizza oppure sopportare in proprio l’alea di una richiesta di tale natura.

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