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Novità 2018 per i datori di lavoro | info n. 3/2018

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Analizziamo le principali novità di interesse dei datori di lavoro/sostituti d’imposta, contenute nella Legge di Bilancio 205/2017, in vigore dal 1° gennaio 2018.

BONUS 80 EURO – COMMA 132

E’ modificata la disciplina del Bonus Renzi (80 euro mensili).

In particolare, fermo restando la misura massima annua del bonus pari a 960 euro, l’importo spettante sarà così determinato:

  • fino a 24.600 euro di reddito compressivo:    960 euro annui (80 euro mensili)
  • per un reddito complessivo compreso tra 24.00 e 26.600 euro:    960 x (26.600 – RC) / 2.000
  • per un reddito complessivo superiore a 26.600 euro:   0

INCENTIVO STRUTTURALE ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE STABILE – COMMI 100 – 115

E’ introdotto un nuovo incentivo all’occupazione, per un periodo massimo di 36 mesi, destinato ai datori di lavoro privati che, a partire dal 1° gennaio 2018, assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti,

  • soggetti aventi età inferiore a 30 anni per gli anni 2019 e seguenti
  • soggetti aventi età inferiore a 35 anni per il solo anno 2018

che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altri datori di lavoro. Viene espressamente previsto che eventuali periodi svolti dal lavoratore mediante contratto di apprendistato presso altri datori di lavoro, che non sono proseguiti in un contratto a tempo indeterminato, non ostano alla possibilità di beneficiare dell’incentivo.

L’incentivo consiste in:

  • esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro,
  • massimo di 36 mesi,
  • 3.000 euro annui.

Sono esclusi dagli oneri soggetti a sgravio i premi e contributi dovuti all’INAIL.

Qualora il lavoratore sia stato assunto fruendo parzialmente dell’incentivo in esame, e successivamente venga assunto a tempo indeterminato da un nuovo datore di lavoro, quest’ultimo potrà fruire dell’incentivo per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione. L’incentivo, in questo, caso, spetta anche per i lavoratori assunti dopo il compimento del 30° anno di età, per i periodi residui rispetto ai 36 mesi totali di esonero contributivo.

L’incentivo non spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti, hanno effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva nella quale sarebbe assunto il lavoratore.

Anche la riduzione di organico attuata dopo l’assunzione del giovane nella stessa unità produttiva determina la perdita del beneficio e il recupero delle quote di incentivo già fruite.

L’esonero contributivo in parola trova applicazione anche:

  1. in caso di prosecuzione a tempo indeterminato, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dal mese successivo a quello in cui termina l’applicazione dell’aliquota agevolata a condizione che il lavoratore non abbia già compiuto il 30° anno di età al momento della prosecuzione del rapporto;
  2. nel caso di trasformazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, di un contratto a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il requisito dell’età anagrafica al momento della trasformazione.

L’incentivo non trova applicazione, invece, per i datori di lavoro domestico e nel caso di assunzione con contratto di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previste dall’ordinamento.

Assunzione di studenti

Il comma 108 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2018 prevede l’esonero totale dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei contributi e premi dovuti all’INAIL e fermi restando i limiti annui e l’età anagrafica dei lavoratori, per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di

  • studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro per almeno il 30% delle ore di alternanza previste dai rispettivi programmi formativi;
  • studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore ovvero periodi di apprendistato di alta formazione e ricerca.

AGEVOLAZIONI PER LA RICOLLOCAZIONE DI LAVORATORI DI IMPRESE IN CRISI – COMMI 137

A favore del lavoratore, dipendente da azienda in crisi che abbia fatto ricorso ad ammortizzatori sociali o sia in procinto di attuazione di licenziamenti collettivi, che accetti la ricollocazione presso altro datore di lavoro, è prevista l’esenzione dal suo reddito imponibile ai fini IRPEF di quanto percepito in relazione alla cessazione del rapporto e comunque nel limite di nove mensilità della retribuzione utile al calcolo del TFR, oltre alla corresponsione di un contributo mensile del 50% del trattamento di CIGS che gli sarebbe stato riconosciuto.

Il datore di lavoro che assume lavoratori nella posizione sopra descritta, spetta l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali, l’esonero del versamento dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a euro 4.030 su base annua.

Il beneficio potrà avere la seguente durata:

  • 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
  • 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato;
  • 12+6 mesi in caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato.

Contributo di licenziamento

Solo per i licenziamenti collettivi intervenuti durante la cassa integrazione guadagni straordinaria è previsto un consistente aumento del contributo di licenziamento. Esso passa da 1.470, 000 a poco meno di 3.000 euro

AGEVOLAZIONI PER ASSUNZIONE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE – COMMA 220

Le cooperative sociali che assumono donne vittime di violenze di genere hanno diritto ad un’agevolazione sulle somme dovute ai fini previdenziali e assistenziali.

Le assunzioni in oggetto sono quelle effettuate

  • a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018,
  • delle donne vittime di violenza di genere, il cui status di vittima sia debitamente certificato dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio.

In riferimento a dette assunzioni, si applica, per un periodo massimo di 36 mesi un contributo, entro il limite di spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a titolo di sgravio delle aliquote per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute.

Per l’applicazione, si attende l’emanazione dell’apposito decreto attuativo ad opera del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI – COMMI 910 – 914

A decorrere dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro o committenti non potranno più pagare le retribuzioni e i compensi in contanti.

I pagamento sono ammessi solo con:

  • bonifico bancario (sul c/c identificato dall’IBAN del lavoratore);
  • strumenti di pagamento elettronico;
  • pagamenti in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • assegno consegnato direttamente al lavoratore o ad un suo delegato.

Rientrano nel campo di applicazione della presente novità tutti i rapporti di lavoro di cui all’articolo 2094 c.c., indipendentemente dalle modalità di svolgimento e dalla durata del rapporto, nonché tutti i rapporti originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i contratti stipulati dalle cooperative con i propri soci.

Inoltre, è previsto che la firma del lavoratore apposta sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione. Solo lo strumento di pagamento tracciabile costituirà prova valida.

Sono esclusi dalla presente disposizione i rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni e il lavoro domestico

Ai datori di lavoro che violano l’obbligo in parola si applica una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro, si ritiene con riferimento ad ogni lavoratore.

ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO ESCLUSO DAL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE – COMMA 28

Introduce la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente per le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti, dal datore di lavoro, o le spese da quest’ultimo sostenute, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei suoi familiari.

PROROGA BLOCCO AUMENTI ADDIZIONALI 2018 – COMMA 37

Viene estesa al 2018 la sospensione dell’efficacia delle Leggi regionali e delle deliberazioni degli Enti locali che prevedono aumenti dei tributi delle addizionali rispetto ai livelli 2015.

CREDITO DI IMPOSTA PER LE SPESE DI FORMAZIONE – COMMI 46 – 56

La Legge di Bilancio 2018 introduce uno specifico credito di imposta per le imprese che investono in formazione del personale.

Nel particolare, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 40% del costo aziendale del personale occupato in attività di formazione nei campi delle conoscenze delle tecnologie informatiche previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, quali “big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyberfisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali”.

Non sono pertanto ammesse al credito di imposta le spese per le attività di formazione “ordinaria” o “periodica” del personale, quali quelle legate alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra formazione prevista obbligatoriamente per legge.

CREDITO DI IMPOSTA PER LE SPESE DI FORMAZIONE – COMMI 46 – 56

Per il solo anno 2018 viene incrementata la deducibilità ai fini IRAP del costo dei lavoratori stagionali dal precedente 70% all’attuale 100%.

La piena deducibilità spetta però soltanto se il lavoratore stagionale viene impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.

SOPPRESSIONE DI FONDINPS – COMMI 173 – 176

Viene decisa la soppressione del fondo residuale “FONDINPS” ma si l’emanazione del decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Economia e delle Finanze per conoscere le modalità gestionali.

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