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Criterio di cassa allargato per retribuzioni e compensi dicembre 2017 | info n. 1/2018

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Il Testo Unico delle imposte sui redditi DPR 917/86 all’art 51 stabilisce che le retribuzioni – e i compensi a collaboratori o amministratori – corrisposti entro il 12 gennaio dell’anno successivo possono essere considerati deducibili nell’anno di riferimento.

Questo in quanto il principio di cassa “allargato” statuito dal TUIR permette una “deroga” al presupposto che retribuzioni e compensi sono deducibili nel periodo d’imposta in cui sono effettivamente pagati e corrisposti.

Affinché tali pagamenti possano essere considerati effettuati tempestivamente devono essere rispettate le seguenti condizioni:

  • se corrisposti con assegno circolare o assegno bancario, il pagamento risulta ottemperato nel momento in cui il lavoratore entrerà in possesso del titolo, dunque non al momento dell’effettivo incasso dell’assegno. E’ dunque opportuno farsi rilasciare una ricevuta che attesta la data di consegna dell’assegno;
  • se corrisposti a mezzo bonifico bancario o mediante altre modalità telematiche, è importante che la somma sia entrata nelle disponibilità del lavoratore entro il 12 gennaio (cioè risulti accreditata sul suo conto corrente entro tale data).

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