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Imposta di bollo terzo trimestre | info n. 43/2019

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Scade il prossimo 21 ottobre 2019 il termine per il versamento dell’imposta di bollo virtuale applicata sulle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell’anno 2019.

La normativa, infatti prevede che le fatture non assoggettate ad IVA e di importo superiore a 77,47 euro sono assoggettate all’imposta di bollo pari a 2,00 euro.

Con l’introduzione della fatturazione elettronica, l’imposta di bollo deve essere assolta in modalità virtuale, e deve essere versata in maniera cumulativa, a cadenza trimestrale, entro il 20 del mese successivo al trimestre di riferimento.

L’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati contenuti nella fatturazione elettronica, provvede ad effettuare i conteggi dell’imposta di bollo e a comunicarli nell’area riservata sul sito dell’Agenzia. Il versamento potrà avvenire tramite modello F24, oppure richiedendo direttamente l’addebito in conto corrente.

Al servizio si può accedere tramite la sezione “Consultazione”, “Fatture elettroniche e altri dati IVA”, nella quale è presente la voce “Pagamento imposta di bollo”.  Il sistema consente di verificare i dettagli dell’imposta dovuta in relazione al trimestre di riferimento e di modificare il numero di documenti, rispetto a quello proposto dal servizio, procedendo al ricalcolo dell’importo.

Questi sono i codici tributo che consentono il pagamento dell’imposta di bollo distinti in relazione al periodo di competenza: “2521” per il primo trimestre, “2522” per il secondo, “2523” per il terzo e “2524” per il quarto.

Ricordiamo che quando una fattura viene scartata dallo SdI, viene a tutti gli effetti considerata come “non emessa” e di conseguenza l’imposta non è dovuta.

Ai fini sanzionatori ricordiamo che il mancato pagamento dell’imposta di bollo comporta l’irrogazione di sanzioni amministrative pari da 1 a 5 volte l’imposta evasa per ogni fattura irregolare ed è prevista la responsabilità solidale tra chi emette il documento e colui che lo riceve, dunque l’obbligo di assolvimento dell’imposta di bollo coinvolge entrambe le parti che sono obbligate in solido sia al pagamento dell’imposta che delle eventuali sanzioni.

Nel caso in cui si riceva una fattura elettronica senza la valorizzazione dell’imposta di bollo nell’apposito campo, la regolarizzazione delle fatture imporrebbe, al fine di evitare sanzioni, la presentazione delle stesse agli uffici dell’Amministrazione finanziaria entro 15 giorni dalla ricezione, con contestuale pagamento dell’imposta. Naturalmente se si tratta di fattura elettronica l’invio tramite SdI costituisce già presentazione del documento all’Amministrazione pertanto, per evitare sanzioni, sarà sufficiente provvedere al versamento dell’imposta tramite modello F24 entro il quindicesimo giorno successivo al ricevimento del documento.

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