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La detrazione dell’IVA sulle fatture di fine anno | info n. 51/2019

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Con l’avvicinarsi della fine dell’anno occorre ricordare le regole da applicare per la corretta detrazione dell’IVA sugli acquisti, in particolare per le fatture ricevute “a cavallo d’anno”. Con la fattura elettronica infatti la data di avvenuta consegna della fattura alla controparte è un elemento certo e dimostrabile, in primis da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Si deve innanzitutto ricordare che la fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione mentre nel caso di fattura differita la trasmissione può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui sono state effettuate le operazioni. Può dunque intercorrere un certo tempo tra la data esposta nella fattura elettronica e la data di effettiva consegna della stessa.

Per potere detrarre l’IVA sugli acquisti è necessario che la fattura sia ricevuta e registrata. La data della fattura è quindi solo uno degli elementi da prendere in considerazione, che passa in secondo piano rispetto alla data di ricezione, il tutto in un quadro che, alla luce dei tempi concessi per l’emissione delle fatture elettroniche, comporta normalmente uno sfasamento temporale tra data della fattura e la data di ricezione da parte del destinatario.

Secondo la normativa le fatture di acquisto relative al mese precedente, se annotate entro il giorno 15 del mese successivo, possono concorrere alla liquidazione IVA del mese di effettuazione. Se, invece, vengono annotate dopo il giorno 15, concorrono alla liquidazione del mese di annotazione. Fanno eccezione le operazioni a cavallo d’anno: in tal caso, l’IVA è detraibile a partire dal periodo in cui si riceve la fattura.

La regola dei 15 giorni in più per ricevere e contabilizzare, potendo “retrodatare” la detrazione IVA, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre ricevuti a gennaio. Indipendentemente dalla data 2019 della fattura, se la fattura viene recapitata in gennaio l’IVA potrà essere detratta solo nel 2020.

Pertanto in sintesi:

Data fattura dicembre 2019, ricevimento fattura dicembre 2019:

la detrazione viene operata nel mese/trimestre di annotazione

Data fattura dicembre 2019, ricevimento fattura gennaio 2020:

la detrazione viene operata nel 2020, al più tardi con la dichiarazione IVA e la fattura va contabilizzata entro il 30 aprile 2020 in apposita sezione del registro IVA acquisti.

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