Informative

Corrispettivi telematici | info n. 50/2019

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A partire dal 1° gennaio 2020 i commercianti al minuto, tutti coloro che fanno prestazioni alberghiere,  somministrazione di alimenti e bevande, prestazioni di servizi in esercizi pubblici (parrucchieri, meccanici, carrozzerie, ecc.), hanno l’obbligo di memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate.

Per adeguarsi al nuovo obbligo il contribuente può, alternativamente:

  • dotarsi di un registratore telematico che soddisfi le esigenze di memorizzazione e trasmissione telematica del corrispettivo;
  • utilizzare l’applicazione che l’Agenzia Entrate mette a disposizione.

E’ previsto un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto o l’adattamento di un registratore telematico con un tetto massimo di 250 euro in caso di acquisto e 50 euro in caso di adattamento del vecchio misuratore.

In alternativa alla dotazione di un registratore telematico, il contribuente potrà avvalersi dell’applicazione web gratuita “Documento Commerciale On Line”, grazie alla quale, previa disponibilità di un computer o un device mobile connesso ad internet e di una stampante, viene resa possibile la contestuale produzione di un documento commerciale, che viene immediatamente memorizzato nei server dell’Agenzia delle Entrate, assolvendo quindi immediatamente anche agli obblighi di trasmissione.

Per poter utilizzare il Documento Commerciale On line è indispensabile che il contribuente sia dotato di credenziali proprie di accesso. Si veda ns info n. 48 del 11 dicembre 2019.

Una valida alternativa alla memorizzazione e trasmissione del corrispettivo telematico potrebbe essere rappresentata dall’emissione di fattura elettronica, anche se non richiesta dal cliente. A tal proposito, il Ministero dell’Economia e Finanze ha innalzato da 100 a 400 euro il limite per l’emissione della cosiddetta fattura semplificata al fine di agevolare l’emissione di fatture elettroniche.

La fattura semplificata è caratterizzata dalla richiesta di un minor numero di dati rispetto alla fattura ordinaria; è sufficiente indicare partita IVA o codice fiscale, la descrizione dei beni o dei servizi prestati e l’ammontare totale del corrispettivo comprensivo dell’IVA, tralasciando i dati anagrafici del destinatario e senza dover indicare la natura, la quantità e la qualità degli stessi. Non può essere usata per le cessioni intracomunitarie e per le vendite a distanza. Può invece essere emessa a soggetti extraUe.

Da segnalare che i contribuenti minimi e i contribuenti in regime forfetario non godono di alcun esonero dagli obblighi connessi ai corrispettivi elettronici.

Entro i primi sei mesi dell’obbligo, e quindi a partire dal 1° gennaio 2020 e sino al 30 giugno 2020, sarà possibile continuare a certificare i corrispettivi utilizzando i “vecchi” scontrini fiscali o ricevute fiscali e mantenendo in uso il registro dei corrispettivi.

Tuttavia i corrispettivi giornalieri dovranno in ogni caso essere trasmessi telematicamente, entro la fine del mese successivo a quello dell’operazione, utilizzando l’apposita procedura web presente nell’area riservata di “Fatture e Corrispettivi”.

Per tutto il primo semestre di obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi vale comunque il termine “lungo” della fine del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, mentre decorso il semestre dovrà essere rispettato il termine a regime di 12 giorni dalla data dell’operazione.

Nel caso di utilizzo dell’applicazione web “Documento Commerciale On Line”, invece, non si pongono problemi di tempistica di trasmissione, quanto piuttosto precisi tempi di produzione del documento commerciale e contestuale memorizzazione/trasmissione: entrambi gli adempimenti vengono eseguiti in tempo reale, al momento dell’effettuazione dell’operazione.

Si ricorda, infatti, che l’emissione del documento commerciale tramite l’app non consente di intervenire sulla data; di conseguenza non è possibile emettere un documento con data diversa da quella in cui avviene il collegamento alla piattaforma “Fatture e Corrispettivi”, e quindi tale applicazione non deve essere considerata quale un sostitutivo della fase di trasmissione, bensì come sostitutivo del Registratore Telematico.

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