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Esterometro e Intrastat 2020 | info n. 19/2020

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ESTEROMETRO

Da quest’anno cambiano le scadenze. Si tratta della Comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, che coinvolge tutti coloro che emettono o ricevono fatture da e verso l’estero.
Per effetto del Decreto Fiscale 2020, è diventato trimestrale e la trasmissione deve essere effettuata entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
Dunque tutti i soggetti titolari di partita IVA che nel primo trimestre hanno emesso o ricevuto fatture da o verso operatori non stabiliti nel territorio dello Stato entro il 30 aprile 2020 sono tenuti ad inviare la dichiarazione.
Segnaliamo che l’adempimento riguarda tutte le operazioni non documentate da fattura elettronica, che per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti esteri non è obbligatoria. Va da sé che sebbene non sia obbligatoria, l’emissione della fattura elettronica con relativo invio allo Sdi esonera dall’obbligo di presentare l’esterometro.
Sono escluse anche le operazioni documentate da bolla doganale e coloro che applicano il regime forfetario.

Le scadenze per i trimestri successivi saranno:
31 luglio, con riferimento all’Esterometro per il trimestre aprile-maggio-giugno 2020;
2 novembre, per l’Esterometro del trimestre luglio-agosto-settembre 2020;
1 febbraio 2021, per l’Esterometro del trimestre ottobre-novembre-dicembre 2020.

INTRASTAT

Per quanto riguarda i modelli Intrastat, non ci sono variazioni e ricordiamo che hanno valenza esclusivamente statistica.
Rimangono esonerati dall’adempimento coloro che non superano la soglia di 50.000 euro nel trimestre di riferimento relativamente agli acquisti di beni e di servizi.
Per la cessione di beni e servizi invece il modello Intrastat deve essere sempre presentato con distinzione della periodicità a seconda delle soglie raggiunte.

Ricordiamo che:

  • Hanno l’obbligo di inviare la comunicazione mensile Intra 2bis entro il 25 di ogni mese coloro che hanno effettuato in almeno uno dei 4 trimestri precedenti
    acquisti di beni intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a 200.000 euro
    L’obbligo è trimestrale se l’importo è inferiore.
  • Hanno l’obbligo di inviare la comunicazione mensile Intra 2quater entro il 25 di ogni mese coloro che hanno effettuato in almeno uno dei 4 trimestri precedenti
    acquisti di servizi intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a 100.000 euro
    L’obbligo è trimestrale se l’importo è inferiore.
  • Hanno l’obbligo di inviare la comunicazione mensile Intra 1 entro il 25 di ogni mese coloro che hanno effettuato in almeno uno dei 4 trimestri precedenti
    Cessioni intracomunitarie di beni e servizi per importi trimestrali pari o superiori a 50.000 euro
    L’obbligo è trimestrale se l’importo è inferiore.

Il superamento della soglia va verificato distintamente per ogni categoria di operazioni.

Le soglie operano in maniera indipendente tra loro e il superamento della soglia per una singola categoria fa scattare subito la variazione di periodicità su quella tipologia di operazioni ma non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni.

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