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Appalto novità 2020 | info n. 20/2020

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D. L. 124/2019 convertito in Legge n. 157 del 19 dicembre 2019

Dal gennaio 2020 sono state introdotte notevoli modifiche in ambito di appalto relativamente agli obblighi incombenti sul committente.

Le novità riguardano però soltanto situazioni in cui coesistono queste 3 condizioni:

  • Appalti di valore annuo complessivo (non per singolo contratto o singolo periodo) superiore a 200 mila euro

L’ipotesi si perfeziona quando il contratto ha per oggetto una o più opere o servizi il cui compimento è affidato a terzi tramite “contratto di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati”

  • Prevalente utilizzo di manodopera

Le prestazioni devono essere eseguite prevalentemente con l’utilizzo di manodopera  presso la sede del committente

  • Utilizzo di beni strumentali del committente

Utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili

In presenza di c.d. “rapporti a catena” (committente “originario”, appaltatore, consorzio, subappaltatore), ciascun partecipante alla catena può rivestire il ruolo di “committente” (tipicamente il committente nei confronti dell’appaltatore e del subappaltatore e l’appaltatore nei confronti del subappaltatore), soggetto ai nuovi obblighi in presenza dei presupposti di applicabilità.

Sono esclusi i condomini e i soggetti non residenti in Italia.

Parallelamente agli obblighi già noti incombenti sul committente che terziarizza le attività (elenco nominativo mensile degli occupati, copia UniLav a garanzia dell’avvenuta formalizzazione dell’assunzione, DUVRI, ecc.) è stato introdotto l’obbligo, in capo agli esecutori dei servizi o opere terziarizzate, di eseguire versamenti di ritenute fiscali distinti per singoli appalti e senza possibilità di compensazione. L’esecutore del servizio o dell’opera dovrà quindi utilizzare deleghe – modello F24 – distinte per ogni incarico utilizzando il codice identificativo “09”.

DOCUMENTI NECESSARI PER L’ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEL COMMITTENTE

Verificata la presenza contemporanea dei 3 requisiti citati, l’impresa appaltatrice/affidataria  o subappaltatrice deve fornire al committente:

  • Entro 5 giorni lavorativi successivi rispetto alla scadenza del termine per il pagamento, copia dei modelli F24 utilizzati per il pagamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dei lavoratori impiegati nelle prestazioni di opere e servizi affidate dal committente. In alternativa, il committente può consultare le medesime deleghe di pagamento accedendo al “cassetto fiscale”.
  • Un elenco nominativo di tutti i dipendenti impiegati, nel mese precedente, nell’esecuzione di opere e servizi, specificandone:
  • Codice fiscale;
  • Ore di lavoro prestate da ciascun dipendente;
  • Retribuzione corrisposta ad ognuno;
  • Ritenute fiscali operate nel mese precedente nei confronti del singolo lavoratore.

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE

Nel caso in cui il committente, entro il termine previsto, non riceva i documenti necessari o, pur ricevendoli, riscontri un omesso o parziale versamento delle ritenute, deve sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati fino al 20% del valore dell’opera/servizio o, se inferiore, per un importo pari all’ammontare delle ritenute fiscali non versate. La sospensione dei pagamenti a causa dell’inadempimento dell’impresa, non permette a quest’ultima di esercitare azioni esecutive fino all’assolvimento dei propri obblighi.

Inoltre, il committente deve informare l’Agenzia delle Entrate territorialmente competente entro 90 giorni.

Qualora il committente non ottemperi, gli verrà irrogata una sanzione di importo pari a quella applicata all’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute, di corretta esecuzione delle stesse e di versamento.

IL “DURC FISCALE”

Le regole ora descritte non trovano applicazione nel caso in cui l’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice sia in possesso, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per il pagamento del modello F24 contenente le ritenute del personale adibito nell’appalto, di determinati requisiti, che devono essere certificati dall’Agenzia delle Entrate. Tale certificazione è denominata: durc fiscale.

Il rilascio del “Durc fiscale”, che deve essere trasmesso al committente, avviene solo nel caso in cui si tratti di un’impresa che:

  • sia in attività da almeno 3 anni;
  • sia in regola con gli obblighi dichiarativi;2
  • abbia eseguito, nel corso degli ultimi tre periodi di imposta, versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate;
  • Non abbia iscrizioni a ruolo, accertamenti esecutivi o avvisi di addebito relativi all’Irpef, all’Irap e/o a contributi previdenziali per importi superiori ai 50 mila €, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o non vi siano provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano nel caso di somme per cui siano stati richiesti e approvati piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza.

La certificazione, cioè il durc fiscale, viene rilasciata all’impresa appaltatrice/ affidataria/ subappaltatrice dall’ufficio territoriale della Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e con validità di 4 mesi dalla data del rilascio.

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